Se l’inquilino non paga si può mettere la serratura?

serratura

Alla domanda: “se l’inquilino non paga si può mettere la serratura?”, si dovrebbe poter rispondere di sì. Infatti, non sembra giusto che se l’inquilino non rispetta l’obbligo contrattuale di corrispondere il canone di locazione, noi non possiamo fare altrettanto! Eppure, nonostante si può verificare che lui sia moroso, noi dalla nostra parte, non possiamo rimanere inadempienti al contratto, impedendogli di continuare ad usare l’appartamento locato. Sembra un controsenso, eppure la legge e precisamente l’art. 392 c.p., punisce come reato, l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Pertanto, nessuno può farsi giustizia da sé, neanche quando la giustizia non funziona, è troppo lenta o, il tempo occorrente per ottenerla, pregiudichi definitivamente il diritto controverso. Di conseguenza, il proprietario dell’immobile, non può cambiare la serratura della porta, né staccare le utenze o porre in essere altre azioni ostruzionistiche, anche se l’inquilino non paga. Vediamo al riguardo cosa ha dedotto la giurisprudenza.

Posizione della giurisprudenza

 Al predetto quesito: “se l’inquilino non paga si può mettere la serratura?”, vediamo come ha risposto la giurisprudenza. In particolare, la Cassazione ha sostenuto che incorre nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il proprietario che agisce in autotutela, procedendo al distacco delle utenze. Nella specie, ci chiederemo, in cosa consiste questo reato, cioè perché sono punite siffatte azioni di autotutela. In effetti, l’illecito commesso consisterebbe nel sostituirsi al giudice per farsi ragione da sé. Questa sarebbe la ragione per la quale la descritta condotta viene punita e chi ha un diritto non può decidere di tutelarlo con mezzi propri, anche se non violenti.

E se invece la serratura viene sostituita quando già è stato convalidato lo sfratto da parte del giudice?

Ma vediamo cosa succede in un’ipotesi simile ma che si caratterizza per il fatto che l’azione si verifica in un diverso segmento temporale. In particolare, si fa riferimento al caso in cui una delle azioni su descritte di autotutela, venga posta in essere quando già sia stata emessa l’ordinanza di sfratto. Al riguardo si faccia l’esempio che l’ufficiale giudiziario non riesca a trovare mai l’inquilino in casa e perciò non riesca a procedere ad esecuzione forzata. Sul punto, si sono registrati orientamenti contrastanti. In particolare, il Tribunale di Terni ha ritenuto che se la serratura viene cambiata in quel momento, non ricorre il reato di cui all’art. 392 c.p..

Cioè, non sussiste “esercizio arbitrario”, se il locatore provvede alla sostituzione della serratura dopo aver ricevuto la convalida dello sfratto. In pratica, sarebbe lecito cambiare le chiavi di casa quando il giudice si è già espresso al riguardo, così anticipando soltanto l’intervento dell’ufficiale giudiziario. Tuttavia, esiste un orientamento contrastante, più risalente, alla stregua del quale il locatore non può sostituirsi neppure all’ufficiale giudiziario e alla forza pubblica. Quindi, egli dovrà attendere comunque che si concluda l’iter procedurale dello sfratto, altrimenti incorrerà nel reato di “esercizio arbitrario”.