L’istituto giuridico della prescrizione, a cui il codice civile dedica quasi un intero titolo (il capo I del titolo V), resta uno dei pilastri del nostro ordinamento giuridico.
Il recente dibattito sulla sua abolizione, infatti, non ha avuto seguito, avendo la prescrizione la sua ratio nell’interesse ad agire per la tutela dei propri diritti. Di modo che l’esercizio di ogni diritto è sottoposto ad un termine di prescrizione o decadenza. Tralasciando quest’ultima, può affermarsi che, inutilmente decorso il termine prescrizionale previsto ex lege, il diritto si estingue. Ciò evidentemente perché il titolare dello stesso non lo ha esercitato per il tempo previsto dalla Legge, ovvero per carenza d’interesse ad agire.
Non sono soggetti a prescrizione i soli diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla Legge. Tra essi, per esempio, quelli di rango costituzionale (diritto alla vita, alla salute, agli atti di disposizione del proprio corpo ecc..).
Responsabilità del Commissario Straordinario e prescrizione
Per tale via, anche l’azione di responsabilità nei confronti del Commissario Straordinario è sottoposta a prescrizione. Controversa è, tuttavia, la natura della prescrizione di tale azione: natura ordinaria (ovvero decennale) o breve (quinquennale)?
Sul punto si è espressa la Suprema Corte, con la sentenza n. 10093 del 28.05.2020, I Sez. Civ., richiamandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale, inaugurato dalle Sezioni Unite, sulla responsabilità civile “da contatto sociale”.
La citata pronuncia risulta interessante, non tanto per i suoi risvolti applicativi, quanto perché sembra scolpire i cardini dell’ordinamento civilistico italiano: la responsabilità contrattuale e aquiliana (o extracontrattuale) da un lato e la prescrizione, funzionalmente modulata su di esse, dall’altro.
Segnatamente, con la sentenza de quo, l’Organo di nomofilachia ha affermato la natura contrattuale della responsabilità del Curatore revocato (ex art. 38 L. Fallimentare, richiamata, per il Commissario Straordinario, dall’art. 199, L. fallimentare e 36 del d.lgs 270/99). Ciò, in considerazione della natura del rapporto, equiparato ad un mandato e del suo ricollegarsi alla violazione di obblighi ex lege, a carico dell’organo concorsuale.
La natura contrattuale di tale forma di responsabilità, dalla quale discende la sottoposizione della stessa al termine ordinario di prescrizione decennale (ai sensi dell’art. 2946 c. c), ha il suo fondamento nella tesi della responsabilità “da contatto sociale”.
La responsabilità da “contatto sociale”
Teoria, quest’ultima, sposata dalle Sezioni Unite della Cassazione, in diversi arresti anche risalenti, (tra i quali, ex multis, Cassa. Civ.25687/2018; Cass. Civ. 16589/19). E che ha trovato larga applicazione nel settore delle professioni “qualificate”, come quella medica.
In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, la fonte della responsabilità del Curatore revocato va ravvisata in un principio di affidamento sociale. In particolare, negli obblighi di Legge “preesistenti”, assunti dal medesimo nei confronti della società e dei soci; obblighi che, pur non scaturenti da un contratto vero e proprio, assurgono ad obblighi di natura contrattuale, poiché scaturenti da un “contatto sociale”.
Ne consegue l’applicazione agli stessi del secondo comma di cui all’art. 1176 c.c., che impone di eseguire l’obbligazione con una diligenza “qualificata”. Non parametrata, quindi, semplicemente a quella “del buon padre di famiglia”, bensì alla natura dell’incarico svolto.
Diversamente, la responsabilità aquiliana, di cui all’art. 2043 c.c., scaturisce dalla violazione del principio del “neminem laedere”. Ovvero da “qualunque fatto doloso o colposo”, nell’ambito di un incontro occasionale tra le parti, ovvero di un rapporto “extra contratto”.
In ragione di ciò, appare razionale l’applicazione, alla responsabilità extracontrattuale, del più breve termine prescrizionale quinquennale.
In ultima analisi, la sentenza in commento mostra il favore accordato dalla Magistratura all’istituto della prescrizione, che concorre a regolamentare l’esercizio dei diritti, conferendo ad essi una dimensione temporale.
Ragionevole, quindi, è discutere di diritti imprescrittibili e di reati imprescrittibili, non di abolizione della prescrizione.
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