Quando si possono stendere i panni in condominio?

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Lo stendere i panni sembra un’azione tanto naturale che nessuno penserebbe che possa essere assoggettata a delle limitazioni. Tuttavia, bisogna considerare che se gli indumenti sono grondanti d’acqua, quest’ultima gocciolerà verso il basso, bagnando quelli dell’inquilino sottostante. Ne deriva che il gocciolamento possa rappresentare, certamente, un disturbo o fastidio per gli altri condomini e come tale assoggettato a regole e restrizioni. Infatti, in teoria, un condomino ha lo stesso diritto di qualsiasi altro di mettere ad asciugare il bucato. Nella pratica, però, si può addirittura integrare un’azione penalmente rilevante. Vediamo il perché e quindi cerchiamo di capire quando si possono stendere i panni in condominio.

Conseguenze dello stendere i panni

Nel rispondere alla domanda su quando si possono stendere i panni in condominio, si deve, innanzitutto, dar atto del fatto che siffatto comportamento può integrare il reato di molestie. In questo senso si è espresso il Tribunale di Bari, con una sentenza del 2017. Inoltre, il medesimo comportamento potrebbe anche integrare il diverso reato di getto pericoloso di cose, allorquando sia continuativo e reiterato. Esso, è punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda fino a 206 euro. Ciò che rileva, ai fini della qualificazione della condotta come penalmente rilevante, è il disturbo che si può arrecare agli altri condomini.

Conseguenze civilistiche

Stendere i panni in condominio, senza averli strizzati, può provocare il tipico effetto del gocciolio, facendo cadere l’acqua in eccesso nel balcone, nel terrazzo o nella finestra sottostanti. Più volte, la Cassazione si è espressa sull’argomento. Si pensi alla sentenza n. 8223 del 2018° alla n. 6129 del 2017. In esse, la Suprema Corte ha sempre stabilito che la biancheria va stesa unicamente negli spazi condominiali e solo se viene evitato il gocciolamento. Sicchè, quando un condomino agisce in giudizio contro quello che provoca il disturbo anzidetto, esercita un’azione per interrompere la servitù, rappresentata dal gocciolamento, appunto. Altro aspetto, inoltre, che può essere sollevato a livello condominiale, è quello riguardante il decoro architettonico dell’edificio. Ciò significa che la biancheria va collocata nella parte meno esposta dell’edificio, in modo da evitare l’effetto indecoroso in discorso.