I lavoratori e le lavoratrici invalide sono tutelati nel mondo del lavoro attraverso varie agevolazioni. In particolare, i dipendenti invalidi hanno diritto nel periodo di malattia, alla conservazione del posto di lavoro per l’intero periodo di comporto. Tale normativa è disciplinata dai CCNL di categoria.
Ci sono casi particolari, nel settore pubblico, che i periodi di assenza per cure, possono essere esclusi dal periodo di computo per malattia.
Inoltre, nel caso di patologie oncologiche, che richiedono terapie salvavita, i lavoratori sono esonerati dall’obbligo del rispetto delle fasce di reperibilità. La visita fiscale è sempre possibile, accordandosi con il lavoratore. Analizziamo quali permessi e congedi con e senza Legge 104 che spettano ai lavoratori invalidi
Permessi e congedi con e senza Legge 104 che spettano ai lavoratori invalidi
I dipendenti invalidi civili, che hanno una percentuale invalidante superiore al 50%, possono richiedere il congedo per cure di trenta giorni.
Il congedo si può chiedere ogni anno dietro la presentazione della documentazione che attesti le cure e le terapie da sostenere. Il congedo per cure è a carico totale del datore di lavoro. Inoltre, i trenta giorni si possono godere anche in modo non continuativo.
Permessi di tre giorni con Legge 104
Nel caso in cui, la patologia invalidante riporti lo stato di handicap grave ai sensi della Legge 104 art. 3 comma 3, la legge riconosce al lavoratore tre giorni di permesso al mese. I lavoratori hanno diritto nello specifico a:
a) tre giorni di permesso al mese anche frazionabili;
b) due ore al giorno per l’orario di lavoro inferiore a sei ore.
Invece, i lavoratori che assistono un familiare con handicap grave, hanno diritto a tre giorni di permesso al mese anche frazionabili in ore. L’assenza al lavoro è retribuita e coperta da contribuzione figurativa.
Tra i permessi e congedi con e senza Legge 104 che spettano ai lavoratori invalidi, compare anche il congedo per gravi motivi familiari regolato dalla Legge n. 53/2000.
Questo tipo di congedo permette al lavorate di conservare il posto di lavoro, ma non è retribuito e non prevede nessun riconoscimento ai fini previdenziali.
Inoltre, per i lavoratori che assistono un familiare con handicap grave, il D. Lgs 151/2001 ha previsto un congedo di due anni retribuito e coperto da contribuzione figurativa, qui tutte le informazioni.