Scatta la condanna per il genitore accusato di negare i mezzi di sostentamento ai propri figli minori o all’ex coniuge. L’art. 570 del Codice penale punisce il genitore inadempiente all’obbligo di mantenimento e di assistenza. La norma colpisce il genitore che nega “i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti e al coniuge”. Con l’espressione “i mezzi di sussistenza” è da ritenersi anzitutto ciò che risulta imprescindibile per assicurare la vita. Quindi vitto, alloggio, spese mediche e abbigliamento. Nel corso del tempo il dettato giuridico ha subito delle variazioni e ha ampliato il concetto stesso di “mezzi per la sussistenza” fino ad includere altre spese. Sono stati contemplati anche i costi relativi all’acquisto di libri, dei viaggi, di istruzione, dei farmaci, di trasporto e delle utenze casalinghe. La violazione degli obblighi di assistenza familiare comporta l’omesso aiuto a favore del minore o del figlio disabile. Per cui il genitore che non corrisponda l’assegno di mantenimento si espone al rischio di violare gli obblighi di assistenza familiare.
Art. 570 per il genitore inadempiente
L’art. 570 del Codice Penale persegue l’inadempiente con una sanzione pecuniaria che varia da 103 a 1.032 euro oppure con la reclusione fino ad un anno. Genitore inadempiente è il soggetto che “abbandonando il domicilio domestico si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, alla tutela legale o alla qualità di coniuge”. Non sempre accade che il mancato rispetto della suddetta norma acquisisca una valenza penale tale da far emettere una condanna.
Quando il genitore viene assolto
Il genitore che non corrisponda l’assegno di mantenimento non sarà chiamato a rispondere della violazione dell’obbligo solo in caso di incapacità economica. Non sarà perseguibile se cioè riuscirà a documentare di essere in condizioni economiche talmente precarie da non riuscire ad onorare l’obbligo. La condizione di disoccupazione non è di per sé sufficiente ad evitare la condanna, ma dovrà essere corredata da specifiche documentazioni attestati la mancanza di introiti. La non colpevolezza riguarda anche i casi in cui il genitore inadempiente risulti affetto da patologie che impediscano l’esercizio della libera professione.
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