Mantenimento del figlio maggiorenne che abbia finito gli studi e obbligo di trovarsi un lavoro

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Mantenimento del figlio maggiorenne che abbia finito gli studi e obbligo di trovarsi un lavoro. Argomento che per alcuni è più che attuale. La polemica è nota e fin troppo facile. Solo in Italia un genitore separato rischia di dover mantenere fino a 30 anni se non oltre.

Facile anche la replica. Solo in Italia la disoccupazione giovanile raggiunge livelli del 28,9% nella fascia 15-24 anni, al Dicembre scorso.

L’assegno di mantenimento del genitore separato, allora, più che una comoda risorsa appare talvolta una inevitabile necessità. La giurisprudenza, però. Deve contemperare gli interessi di entrambe le parti. Il diritto del figlio ad un’esistenza dignitosa, il dovere del genitore di mantenere il figlio, il diritto del genitore separato a conservare sostanze sufficienti per avere, anche lui, un’esistenza dignitosa. Il risultato di questo bilanciamento è presto detto

Mantenimento del figlio maggiorenne che abbia finito gli studi. Obbligo di trovarsi un lavoro

Mantenimento del figlio maggiorenne che abbia finito gli studi e obbligo di trovarsi un lavoro. Cosa significa? Il primo elemento è che il figlio abbia terminato gli studi, il proprio percorso formativo. Quando si può ritenerlo terminato?

La Cassazione, ad esempio con la sentenza Cass. Cass. 22 luglio 2019 n. 19696, ha affermato che i genitori hanno l’obbligo di mantenere i figli finchè non abbiano terminato il percorso formativo scelto. E che quindi abbiano acquisito una capacità lavorativa tale da garantire loro l’indipendenza economica.

Per questo motivo alcune sentenza hanno annullato l’assegno di mantenimento a favore del figlio che avesse rifiutato alcune proposte di lavoro senza motivi rilevanti.

Quando un figlio è economicamente indipendente o potrebbe esserlo?

Intanto il raggiungimento dell’indipendenza economica è un punto di non ritorno. Se il figlio viene assunto stabilmente e successivamente licenziato non può chiedere nuovamente l’assegno di mantenimento. Gli eventi successivi relativi al suo lavoro non rileveranno più per una nuova domanda di assegno, nemmeno in caso di giovane età.

Figlio con lavoro part time ed obbligo di mantenimento

La Cassazione (Cass. ord. n. 18531/17 del 26.07.17) ha affermato che il genitore deve ancora versare l’assegno di mantenimento al figlio che abbia un piccolo guadagno derivante da un impiego precario. Attenzione però.

In quel caso la Cassazione si occupava di una vicenda riguardante uno studente lavoratore. Quindi qual è il motivo principale per cui in quel caso è stato confermato l’obbligo di mantenimento? Il fatto che il figlio non avesse ancora completato il percorso formativo prescelto. Era, infatti, ancora studente universitario.

Spiegano i giudici, in quel provvedimento, che è doveroso garantire la possibilità di completare gli studi al giovane con un lavoro precario. Egli solo completando gli studi può collocarsi meglio sul mercato del lavoro, sperando in una futura carriera.

In questo caso non rileva che lo studente universitario sia fuori corso. Non è per indolenza o pigrizia. Lo è perché pur completando il suo percorso di studi, cerca anche di non essere totalmente di peso ai genitori dedicandosi intanto ad un lavoro precario.

Il cambio di rotta con la Cassazione 17183/2020 del 17 Agosto 2020

Dalla tolleranza di cui sopra all’obbligo di trovarsi un lavoro, sancito con questa recente pronuncia del 2020. La giurisprudenza passa dal “tutti i diritti sempre” al “mantenimento si, assistenzialismo no”. Anche il genitore benestante può legittimamente essere esonerato dal versamento dell’assegno al figlio. Questo perché se il principio ispiratore è promuovere un corretto atteggiamento del figlio verso la ricerca dell’indipendenza economica, non rileva che la famiglia sia benestante.

Mantenimento del figlio che abbia finito gli studi. Obbligo di trovarsi un lavoro

Si, ma quale situazione in concreto consente di sospendere l’erogazione dell’assegno al figlio?

Si possono tenere presenti i seguenti parametri.

  • la durata ufficiale degli studi scelti dal figlio,
  • il tempo medio occorrente ad un giovane laureato per trovare un impiego;

Per contro il figlio che voglia conservare l’assegno dovrebbe dimostrare:

  • che non è riuscito a procurarsi il lavoro desiderato per una causa a lui non imputabile,
  • che non ha però potuto trovare nemmeno un altro tipo di che potesse consentirgli di mantenersi da solo.