Dalla scorsa estate è attivo un sostegno economico alle famiglie con figli e introdotto dal nostro legislatore. Stiamo parlando dell’assegno unico (AU), definito inizialmente “ponte” in attesa dell’entrata in vigore dell’assegno Unico e universale.
Quest’ultimo entrerà in vigore dal prossimo 1° marzo e lo si può richiedere già dal 1° gennaio (scade il 28 febbraio, invece, questo credito dell’Agenzia delle Entrate). Inoltre, le istanze presentate entro giugno daranno diritto anche agli arretrati, a partire dal mese di competenza di marzo.
In vista del primo accredito, una manciata di giorni fa l’Ente di Previdenza ha diramato una nota in merito ad alcuni chiarimenti. Nel dettaglio, l’INPS avvisa le famiglie che non accrediterà la misura se l’IBAN indicato in domanda presente alcune incongruenze. Vediamo quali sono.
A chi è rivolto?
Il legislatore ha previsto che l’AU sia a beneficio dei nuclei familiari che si ritrovano in queste condizioni:
- per ciascun figlio minorenne a carico e per quelli in arrivo, ma solo a partire dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne (fino al compimento dei 21 anni) a carico ma che si tratti di uno studente o un disoccupato iscritto presso i Centri per l‘Impiego. In alternativa, risulti un tirocinante o che svolga un’attività lavorativa ma con reddito complessivo annuo inferiore a 8.000 euro. Infine sono ricompresi anche i ragazzi che svolgono il Servizio Civile universale;
- non sono previsti limiti di età, infine, nel caso di presenza di figli con disabilità a carico.
L’INPS avvisa le famiglie che non accrediterà l’assegno unico e arretrati se l’IBAN non rispetta questi requisiti
In vista del primo bonifico, l’Istituto di Previdenza fa sapere agli aventi diritto che:
- il titolare del conto corrente a cui rimanda il codice IBAN inserito nella domanda, deve essere il richiedente della misura. Cioè l’INPS non procederà ad accreditare le somme spettanti se il conto dovesse risultare intestato a una persona diversa dall’istante.
Nessun problema, invece, nel caso in cui il conto indicato nell’istanza sia un conto cointestato anche a chi ha presentato la domanda. Si pensi, ad esempio, al caso classico di marito e moglie e un unico conto familiare e cointestato. Inoltre l’INPS precisa che non è neanche sufficiente risultare delegati alla riscossione (per conto altrui).
In chiusura, aggiungiamo noi, attenzione a considerare correttamente tutti i costi di un c/c, a seconda della sua natura (online, postale o bancario);
- nella domanda per l’AU va indicato un conto corrente effettivamente attivo e correttamente intestato (oppure cointestato) a chi presenta l’istanza;
- infine è richiesta la coincidenza tra il codice fiscale di chi chiede l’AU e quello in possesso dell’istituto di credito presso cui si è titolari del c/c usato per l’accredito.
Approfondimento
Questi lavoratori e questi genitori possono fare domanda per le borse di studio fino a 6.000 euro.