Legittima la notifica cartacea di accertamenti firmati digitalmente

agenzia delle entrate

Legittima la notifica cartacea di accertamenti firmati digitalmente. Studiamo il caso.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1150 del 21.01.21, ha affermato che è legittima la notifica cartacea di accertamenti firmati digitalmente. Nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate. Il giudice di secondo grado aveva ritenuto fondata l’eccezione preliminare relativa alla carenza di valida sottoscrizione dell’avviso.

Ritenuta l’inapplicabilità delle formalità di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale, la CTR rilevava che l’accertamento non recava firma autografa bensì digitale e risultava notificato in copia cartacea anziché con PEC. Avverso tale sentenza l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione, rilevando che le norme del Codice dell’Amministrazione Digitale andavano ritenute applicabili anche alle funzioni istituzionali di accertamento dell’Agenzia. Tale applicabilità era infatti esclusa solo per le “attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale”, da intendersi quali accessi, ispezioni e verifiche. Con un secondo motivo di impugnazione si evidenziava poi che la possibilità di notificare a mezzo PEC gli atti impositivi era stata introdotta solo a decorrere dal 1° luglio 2017. Sicché, prima di tale data, l’Agenzia aveva correttamente proceduto all’invio della copia analogica.

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La decisione

Secondo la Suprema Corte il ricorso era fondato. Evidenziano i giudici di legittimità che la normativa in tema di digitalizzazione della pubblica amministrazione impone l’adozione dei documenti informatici, residuando solo come eccezione il mantenimento dei documenti analogici. Posto quindi che la regola è il ricorso ai documenti informatici, gli atti impositivi, secondo la Cassazione, non rientrano tra gli atti che possono essere emessi in modalità analogica. Tali atti, infatti, non sono emessi “nell’esercizio” delle attività di controllo fiscale (a cui sono riconducibili gli atti adottati in occasione di verifiche ispettive), ma “all’esito” delle attività controllo fiscale.

E anche lo Statuto del contribuente conferma peraltro la distinzione delle due attività. E tale distinzione si ricava anche dalla ratio dell’esclusione degli atti propedeutici all’esercizio del potere di accertamento dall’obbligo del documento digitale. La quale risiede nel fatto che nell’ambito di tali attività di verifica si impone la partecipazione del contribuente, che potrebbe anche non essere munito di firma digitale.

Conclusioni

In conclusione, rileva la Corte, era legittima la notifica di una copia analogica conforme ad un documento informatico. Le copie analogiche di documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, hanno peraltro la stessa efficacia probatoria dell’originale, se la loro conformità è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. E nella specie era incontestato che l’atto impositivo notificato in copia cartacea presentava l’attestazione di conformità all’originale, con dunque valore probatorio equiparato all’originale informatico. E non sussistendo la necessità che il documento informatico venisse notificato a mezzo PEC, nulla impediva che la copia analogica venisse notificata secondo le regole della notifica a mezzo posta.

Del resto, ricorda ancora la Cassazione, la possibilità di una notifica a mezzo PEC per gli atti impositivi è stata introdotta solo a decorrere dall’1° luglio 2017. E quindi, non potendo l’Agenzia utilizzare la notifica a mezzo PEC prima di tale data, la stessa aveva correttamente proceduto alla notifica ordinaria di copia analogica dell’atto informatico.