L’autorizzazione all’accesso domiciliare è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni

Cassazione

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 1698 del 20/01/2022, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di accesso a locali adibiti promiscuamente ad e impresa/professione. Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate. I giudici affermavano l’invalidità (derivata) dell’atto impositivo a causa della illegittimità delle operazioni di verifica. L’accesso aveva infatti riguardato locali ad uso promiscuo aziendale/famigliare della legale rappresentante, senza che fosse stata rilasciata autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Avverso tale decisione l’Amministrazione finanziaria proponeva infine ricorso per cassazione. L’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza laddove aveva affermato la “necessità invalidante” dell’autorizzazione del PM all’accesso nei locali ove si era svolta la verifica fiscale.

La decisione

Secondo la Corte di Cassazione la censura era fondata. I giudici di legittimità analizzano la disciplina in tema di autorizzazione della Procura della Repubblica per l’accesso da parte dell’Amministrazione finanziaria. E rilevano che l’autorizzazione all’accesso domiciliare è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni. 

L’autorizzazione all’accesso domiciliare è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni

Dall’altro lato, l‘autorizzazione non è necessaria per locali ad uso promiscuo. Destinazione, quest’ultima, che ricorre non soltanto ove gli ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l’attività professionale. Ma anche ogni qual volta l’agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento di documenti propri dell’attività commerciale nei locali abitativi. Nella specie, tuttavia, si trattava di immobili non collegati internamente, ma solo esternamente, il che faceva venire meno l’esigenza di maggior tutela connessa alla “promiscuità”.

Conclusioni

In conclusione, in tema di autorizzazione all’accesso in locali adibiti anche ad abitazione, l’uso “promiscuo” va sempre attentamente considerato. Il concetto di “locali destinati all’esercizio” delle attività oggetto di verifica è meno ampio di quello di “immobile”, individuando esclusivamente quelli dove l’attività viene esercitata. E’ dunque necessario che i locali siano adibiti anche ad abitazione, e non che lo siano gli immobili nei quali essi si trovano. In sostanza, ai fini del limite all’accesso per verifica fiscale, non rileva la destinazione promiscua dell’immobile, bensì, appunto, dei locali presso cui avviene l’accesso. 

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