In questi casi, il reddito di emergenza non spetta perché incompatibile con queste prestazioni economiche

Draghi

Con il nuovo Decreto Sostegni e lo stanziamento di oltre 1 miliardo e mezzo di euro, il Governo Draghi, ha prorogato il reddito di emergenza.

Assegnando alle famiglie più povere, ulteriori mensilità di questo contributo straordinario. L’articolo 12 del decreto al comma 1, riconosce alle famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza epidemiologica, altre tre mensilità di reddito di emergenza.

Dunque, tre quote in più per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.

Per accedere al beneficio, al momento della presentazione della domanda, i richiedenti devono possedere determinati requisiti fra i quali presentare una dichiarazione ISEE, inferiore a determinate soglie.

Al riguardo, si consiglia la lettura di questo articolo.

La domanda va presentata all’INPS dal 7 al 30 aprile 2021.

L’importo di ciascuna quota di REM è compresa fra un minimo di 400 euro ed un massimo di 800 euro, a seconda dei componenti del nucleo familiare. Viene anche considerata la presenza di eventuali persone disabili gravi o non autosufficienti. In quest’ultimo caso, l’importo del REM è maggiorato ed arriva a 840 euro di quota.

In questi casi, il reddito di emergenza non spetta perché incompatibile con queste prestazioni economiche

Il Decreto Sostegni non solo ha previsto tre quote in più del REM, ma ha anche ampliato la platea dei destinatari.

Potranno, infatti, accedere al beneficio anche i disoccupati ex titolari della Dis-Coll e NASPI.

Tuttavia, il reddito di emergenza è incompatibile con determinate prestazioni economiche. Non le indicheremo tutte, ma solo alcune, a titolo esemplificativo.

Quest’oggi con gli Esperti di Risparmio e Famiglia di ProiezionidiBorsa vedremo che in questi casi, il reddito di emergenza non spetta perché incompatibile con queste prestazioni economiche.

Il REM è incompatibile

Il REM non spetta quando nel nucleo familiare vi è un componente che percepisce o ha percepito altri sussidi dallo Stato, per affrontare l’emergenza economica da Covid 19.

È incompatibile con la pensione diretta, la pensione indiretta e l’assegno sociale. Così come è incompatibile con i redditi di lavoro dipendente se superano determinate soglie.

Non va d’accordo nemmeno con il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza, nonché con le indennità sportive.

Con le indennità per i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Con le indennità per il lavoro domestico, spettacolo ed intermittenti.

Fanno eccezione, invece, l’assegno ordinario di invalidità, l’indennità di accompagnamento e l’assegno di invalidità civile.

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