I genitori lavoratori possono stare a casa con la Dad

didattica

Il Covid, oltre a portare disagio e dolore, ha portato con sé l’uso di termini e parole che sono ormai  diventati di uso comune. Fra queste c’è l’acronimo Dad che indica la Didattica a distanza.

Per i pochi che non lo sapessero la Dad consiste nell’effettuare lezioni da remoto attraverso piattaforme online e il registro elettronico scolastico.

I genitori lavoratori possono stare a casa con la Dad

Questa modalità di didattica crea non pochi problemi alle famiglie con bambini piccoli, che necessitano di assistenza nell’uso del pc e delle diverse piattaforme. Per questo è stata prevista una particolare regolamentazione dall’art. 22 del decreto Ristori n. 137/2020.

In sostanza dal 29 ottobre  i genitori, lavoratori dipendenti, possono fruire del congedo Covid. Questo, oltre che per la quarantena scolastica del figlio, anche nel caso in cui sia stata disposta la stop dell’attività didattica in presenza. Questa prescrizione è valida anche per i figli d’età pari o superiore a 14 anni e inferiore a 16 anni.

La nuova versione delle misure, in vigore dal 29 ottobre, prevede che I genitori lavoratori possono stare a casa con la Dad o col lavoro agile (smart working) o in congedo, fino al 31 dicembre 2020.

Smart working

I genitori hanno diritto al lavoro agile, se compatibile con la prestazione lavorativa, per tutto il periodo di quarantena del figlio, convivente e minore di 16 anni, disposta dalla ASL a seguito di contagio avvenuto all’interno del plesso scolastico.

Questo diritto si ha anche se il contagio è avvenuto durante lo svolgimento di attività sportive, in palestra o piscina. O se avvenuto  durante le lezioni musicali e linguistiche nonché  in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Congedo Covid

Nel caso in cui la prestazione non può essere svolta in modalità agile, uno dei due genitori, alternativamente, può fruire di un congedo di durata massima pari al periodo di quarantena scolastica del figlio o per tutta la durata della Dad.

Se il figlio è di età inferiore a 14 anni il congedo sarà indennizzato al 50% della retribuzione giornaliera e con accredito di contributi figurativi. Nel caso di figlio d’età tra 14 e 16 anni invece il congedo non è retribuito, non sono previsti contributi figurativi ma vige il divieto di licenziamento finalizzato alla conservazione del posto.