Ecco il Superbonus 110% per l’appartamento inserito in un immobile vincolato

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Un’importante novità per chi abita in un immobile vincolato, avendo la proprietà di un solo appartamento con lavori da fare. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 595 del 16 dicembre 2020 ha autorizzato l’ammissione alla detrazione del 110%.

Con l’aiuto degli Esperti di Diritto e Fisco di ProiezionidiBorsa, facciamo chiarezza su questo caso comune a molte persone. Per esempio, quelle che hanno ereditato un appartamento in un palazzo storico di famiglia diviso tra fratelli. Oppure ne hanno comprato uno all’asta. Ecco quando scatta il Superbonus 110% se l’appartamento è inserito in un immobile vincolato.

Quali sono gli interventi ammessi

Sono stati ammessi all’ecobonus i singoli interventi realizzati su una unità immobiliare inserita in un condominio tutelato dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

La detrazione del 110% sarà possibile a patto che sia certificabile il miglioramento energetico. L’Agenzia delle Entrate suggerisce di rileggere la Circolare 24/E dell’8 agosto 2020: si chiarisce cosa accade qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Ecco il Superbonus 110% per l’appartamento inserito in un immobile vincolato

Se gli interventi trainanti che si vorrebbero fare sono vietati dai regolamenti urbanistici, edilizi e ambientali, sarà possibile però applicare la detrazione del 110% agli interventi trainati che pure risultano urgenti e migliorativi. Per esempio, gli infissi: porte, finestre, portoni.

Ma devono portare almeno al miglioramento di due classi energetiche. Laddove non sia possibile, bisognerà dimostrare il conseguimento della classe energetica più alta, come è previsto dalla normativa. Oltre alla prova che i lavori siano stati eseguiti a regola d’arte e a normale prezzo di mercato.

Anche in questo caso si può scegliere fra sconto in fattura e credito di imposta

Anche in questo caso, come previsto dall’articolo 121, sarà poi possibile scegliere, a proposito della normale fruizione dell’agevolazione fiscale, tra due opzioni alternative. Tra lo sconto in fattura, vale a dire lo sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso.

Deve essere anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta. Deve essere di importo pari alla detrazione spettante. Con facoltà di cedere successivamente il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Oppure si può scegliere la cessione del credito, che consente al contribuente di cedere la detrazione fiscale maturata ad altri soggetti. Sono compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Tali opzioni possono essere esercitate a fine lavoro ma anche prima, in stato di avanzamento, con almeno il 30% di lavoro eseguito.