Ecco come tutelarsi e cosa fare se il nostro inquilino è molesto

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Quando si concede in locazione un’abitazione, c’è sempre il rischio che l’inquilino non paghi i canoni, danneggi l’immobile, ma difficilmente, si pensa all’ipotesi dell’inquilino molesto!

Eh sì, proprio inquilino molesto: molesto nei confronti del vicinato, nei confronti dell’intero condominio. Proiezionidiborsa, sulla scorta di una ordinanza della Corte di Cassazione, n.22860/2020, offre delle pillole giuridiche per i Lettori che si trovano in questa situazione. Ecco come tutelarsi e cosa fare se il nostro inquilino è molesto.

Cosa fare in questi casi, soprattutto se il conduttore è regolare nel pagamento dei canoni? Cosa fare innanzi alle lamentale e diffide che ci provengono dagli altri condomini, a causa del comportamento molesto del nostro inquilino? Come possiamo mandarlo via, se non ricorre la morosità? Cosa si può fare per mettere fine a tale incresciosa situazione? In nostro aiuto, come sempre, interviene il legislatore, con l’art. 1587 del codice civile.

Ecco come tutelarsi e cosa fare se il nostro inquilino è molesto

All’art. 1587 c.c., nel prevedere gli obblighi del conduttore, il legislatore stabilisce che egli debba utilizzare l’immobile con la diligenza del buon padre di famiglia. E qualora l’inquilino abbia una condotta tale da molestare i vicini e i condomini, in generale, l’utilizzo dell’immobile locato si trasforma in abuso del bene. Tanto è stato deciso dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22860/2020.

La Corte ha confermato una sentenza che aveva deciso per la risoluzione contrattuale, in quanto il comportamento molesto dell’inquilino aveva integrato inadempimento grave. Il locatore, in quanto tale, avrebbe potuto rispondere nei confronti del condominio, se lo stesso non si fosse attivato a chiedere la risoluzione del contratto.

Il comportamento molesto dell’inquilino ha determinato un grave inadempimento contrattuale, avendo dovuto, per la qualità rivestita, comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia. In virtù dell’art. 1587 del codice civile.

Ad ogni modo, un consiglio, per quando si stipula un contratto? Inserire una clausola di risoluzione contrattuale allorché l’inquilino si comporti in maniera molesta verso i vicini, senza la diligenza del buon padre di famiglia.

 

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