È incredibile ma sull’anticipo TFR dei dipendenti privati il datore di lavoro deve versare i contributi ed è esonerato solo in determinati casi 

lavoro

Una recente sentenza della Corte di Cassazione la numero 4670 del 22 febbraio 2021 ha precisato che il datore di lavoro che versa l’anticipo del TFR al dipendente deve attenersi a regole precise. È incredibile ma sull’anticipo TFR dei dipendenti privati il datore di lavoro deve versare i contributi ed è esonerato solo in determinati casi. In effetti il datore di lavoro deve versare i contributi sul trattamento di fine rapporto se non ricorrono le condizioni contenute nell’articolo 2120 del codice civile. Vediamo di cosa si tratta.

È incredibile ma sull’anticipo TFR dei dipendenti privati il datore di lavoro deve versare i contributi ed è esonerato solo in determinati casi

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione riguarda un datore di lavoro che ha erogato a titolo di anticipo quote del TFR maturato e non ha versato i contributi INPS.

L’Ente ha richiesto i contributi INPS non versati sull’anticipo TFR con la notifica di una cartella esattoriale. L’INPS richiede i contributi omessi perché alla base non sono state documentate e formalizzate le motivazioni per la richiesta di anticipo. Quindi, l’anticipo TFR non è erogato in base alle motivazioni presenti nell’articolo 2120 del codice civile.

Cosa prevede l’articolo 2120 del Codice civile in merito all’anticipo del trattamento di fine rapporto?

La normativa prevede che il lavoratore può chiedere un anticipo del TFR maturato da almeno otto anni di servizio. Inoltre, gli anni di servizio devono risultare presso lo stesso datore di lavoro.

Inoltre, la richiesta deve essere motivata da determinate necessità:

a) acquisto di prima casa per sé stesso o per i propri figli, è necessario presentare l’atto notarile di acquisto;

b) spese mediche per interventi straordinari o terapie riconosciute dall’ASL.

Inoltre, il datore di lavoro può riconoscere ogni anno un limite del 10% delle richieste dei lavoratori aventi diritto. Comunque, massimo il 4% del totale dei dipendenti.

Poiché nel caso trattato dalla Corte, i giudici rigettano il ricorso presentato dal datore di lavoro. I Giudici di appello hanno correttamente agito in quanto mancano gli elementi costitutivi previsti nell’articolo 2120 del C.c.

In questi casi, la Legge prevede che il datore di lavoro è sottoposto all’obbligatorietà contributiva.