In questo articolo prendiamo in considerazione i rapporti di lavoro a termine, di cui al D.Lgs. n. 81/2015, come modificati dal Decreto Dignità. Da marzo ad agosto, visto il periodo emergenziale, questi contratti sono stati oggetto di diversi aggiornamenti e rivisitazioni. Ripercorriamo dunque l’evoluzione della materia esponendo i contratti di lavoro a tempo determinato, novità e chiarimenti INL.
Il Decreto Cura Italia – D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con la legge 24 aprile 2020 n. 27
I datori di lavoro che avevano avuto accesso agli ammortizzatori sociali Covid previsti dal Cura Italia, potevano prorogare e rinnovare i contratti di lavoro a tempo. La dilazione della proroga e il rinnovo concesso era il medesimo periodo degli ammortizzatori. La condizione per poter accedere alla misura era l’esistenza di una sospensione o di una riduzione di lavoro, in regime di cassa integrazione.
Sempre per la stessa tipologia di contratti a tempo, è venuta meno anche la tempistica rigida di riassunzione, dopo la scadenza dei contratti in essere. Ricordiamo che il riferimento era di una riassunzione entro 10 giorni dalla scadenza, se il contratto a tempo aveva durata fino a sei mesi. Invece la riassunzione doveva avvenire entro i 20 giorni dalla scadenza, se il contratto era di durata superiore a 6 mesi.
Il Decreto Rilancio – D.L. 19 maggio 2020 n. 34, modificato con la legge 17 luglio 2020 n. 77
Con questo Decreto si è stabilita la possibilità di rinnovare o di prorogare i contratti a termine in essere al 23 febbraio, fino al 30 agosto 2020. Quest’ultima data è da riferirsi alla scadenza del contratto. In più è venuto meno, per i casi di rinnovi e proroghe contrattuali, l’obbligo di indicare le causali. È stata infatti introdotta una proroga automatica per tutti i contratti di lavoro a tempo determinato e per i contratti di lavoro degli apprendisti. Il termine di questi contratti è stato prorogato per tutto il periodo di sospensione dell’attività lavorativa, in conseguenza all’emergenza Covid. La proroga determinata con questi presupposti, dal 18 luglio al 14 agosto, periodo di vigenza della disposizione, non si rileva nel calcolo dei 24 mesi. Ricordiamo che i due anni sono il periodo di durata massima del contratto a termine.
Il Decreto Agosto – D.L. 14 agosto 2020 n. 104
Nel Decreto Agosto si è stabilito che i datori di lavoro possono effettuare rinnovi e proroghe dei contratti a termine. Queste proroghe e rinnovi possono avvenire senza l’obbligo di indicare causali e senza il necessario riferimento al 23 febbraio 2020. Ancora, possono essere effettuati rinnovi e proroghe fino al 31 dicembre 2020, per una sola volta e per una durata massima di 12 mesi. Questo periodo di proroga sarà possibile, sempre che rientri nel computo di durata massima di 24 mesi, come prevista per questa tipologia di contratti.
Contratti di lavoro a tempo determinato, novità e chiarimenti INL
E infine siamo giunti alle ultimissime novità. Infatti la nota 713 del 16 settembre 2020 emessa dall’INL ci riconferma che i rinnovi e le proroghe possono avvenire entro il 31 dicembre 2020. Ciò potrà aversi senza obbligo di indicazione della causale, e per una sola volta. Il periodo massimo di proroga è di 12 mesi, entro il termine massimo di durata che, per questi tipi di contratti, ricordiamo è pari ai 24 mesi.
Ne consegue che la data del 31 dicembre non è riferita alla scadenza del contratto, ma al termine entro il quale poter formalizzare il rinnovo e la proroga. La deroga riguarda sia il numero massimo di proroghe, che il periodo di cuscinetto entro il quale, dalla scadenza del contratto, si deve formalizzare la proroga. Significa che è possibile operare anche con una proroga successiva alle quattro previste per legge, avendo come riferimento sempre la durata massima di 24 mesi.
Inoltre si può prorogare o rinnovare anche prima del periodo-cuscinetto. Resta infine confermata la neutralità, in caso di proroga automatica, per la sospensione dell’attività lavorativa dal 18 luglio al 14 agosto. Questo tempo di sospensione non entrerà a far parte del computo per la durata massima prevista per questi contratti di 24 mesi.