Come si ripartiscono le spese del giudizio?

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Quando si intraprende una causa, si deve sapere che, in caso di soccombenza, si viene condannati alla refusione delle spese di lite. Quindi, appare spontanea una domanda e cioè: “come si ripartiscono le spese del giudizio?”. Ebbene, il principio cardine del processo civile è quello secondo cui chi perde paga. All’uopo, la Corte di Cassazione con sentenza n. 18497/2014, ha chiarito che il principio della soccombenza prevale in maniera generale. Tant’è, che non fa eccezione neppure nel caso in cui la sconfitta in giudizio non dipenda da negligenze emerse nella strategia difensiva. Inoltre, non viene derogato neppure nel caso in cui l’interesse concreto realizzato dalla parte vincente è di valore inferiore al costo stesso delle attività processuali!

Sentenza della Corte di Cassazione

Sulla scorta di quanto in precedenza dedotto, La Corte ha così accolto il ricorso presentato da un automobilista. Quest’ultimo, aveva vinto un giudizio di opposizione ad una sanzione amministrativa, celebratosi innanzi al Giudice di Pace. Preliminarmente, si è precisato in decisione che, anche nelle opposizioni a sanzione amministrativa, le spese sono regolate dai principi generali del processo civile. Inoltre, si sottolinea come la possibilità di compensazione delle spese è giustificata solo da gravi ed eccezionali ragioni, che il giudice deve espressamente motivare.

Quindi, in definitiva, gli oneri della lite devono essere posti a carico della parte che, con il suo comportamento antigiuridico, l’ha originata. Inoltre, cosa ancor più gravosa è che il giudice può addebitare al soccombente le spese, anche in assenza di specifica domanda della parte vittoriosa. Si tratta, infatti, di una condanna che può essere emessa d’ufficio. Inoltre, in caso di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese costituisce una possibilità e non un obbligo da parte del giudice o del collegio. In questo senso, si è pronunciata la Cassazione, con sentenza n. 18576 del 2014. Quindi, per rispondere alla domanda su come si ripartiscono le spese del giudizio, si deve sempre seguire il principio di soccombenza. I casi eccezionali sono quelli espressamente previsti dalla legge (art. 91 c.p.c.), nonchè sulla scorta dell’elaborazione giurisprudenziale.