Come ottenere il risarcimento in caso di bagaglio danneggiato o non rinvenuto

bagaglio

Oramai, utilizzare l’aereo per gli spostamenti è di prassi, anche perché spesso più agevole e meno costoso dei treni o di altri mezzi di trasporto. Tuttavia, talvolta, possono soccorrere dei disservizi e delle problematiche connesse all’esecuzione della prestazione da parte del vettore. Uno di essi può consistere nel danneggiamento, mancato recapito o distruzione del bagaglio. Per questi casi, sussiste una normativa internazionale che tutela i diritti che i passeggeri nei confronti delle compagnie aeree.

Come ottenere il risarcimento in caso di bagaglio danneggiato o non rinvenuto?

A tal riguardo, queste ultime sono obbligate ad informare i viaggiatori sulle norme vigenti in materia di risarcimento danni. Inoltre, nell’informativa, sono indicati i limiti massimi previsti in caso di danneggiamento a cose e a persone e per le ipotesi di ritardo e smarrimento bagagli. Quindi, si ci chiede: come ottenere il risarcimento in caso di bagaglio danneggiato o non rinvenuto? Sul punto, verranno offerte le indicazioni del caso.

In cosa consiste il risarcimento

Innanzitutto, vediamo come avviene il risarcimento del bagaglio danneggiato o smarrito. Ebbene, se il danneggiamento si è verificato durante il trasporto aereo, si ha diritto ad un risarcimento dell’ammontare massimo di 1.288 Dps (che sono i diritti speciali di prelievo). In altre parole, si tratta di circa 1.600 euro, per passeggero. Tale importo massimo, previsto come compensazione in caso di disservizi relativi ai bagagli, comprende ogni tipo di danno, sia materiale che immateriale.

Si pensi in quest’ultimo caso, per intendersi, al danno da vacanza rovinata, conseguente alla distruzione materiale del bagaglio. Si specifica che se si tratta di un bagaglio registrato, il vettore è responsabile del danno anche se il suo comportamento è esente da colpa. Quindi risponderà per il solo fatto che il bagaglio abbia subito dei pregiudizi, con la sola eccezione di difetto inerente al bagaglio stesso.

Se, invece, non è stato registrato, è esclusa la responsabilità, salvo che non si provi la colpa della compagnia aerea. Il limite massimo su indicato, può essere innalzato se il passeggero, al momento della consegna del bagaglio, rende una dichiarazione speciale. In essa, dovrà esprimere la sussistenza di un particolare interesse alla consegna a destinazione dello stesso. Ciò può essere assoggettato al pagamento di una tassa supplementare. In tal caso, la compagnia è tenuta a risarcire sino alla concorrenza della somma dichiarata, salvo prova contraria.

Come si chiede il risarcimento

Preliminarmente occorre chiarire che la disciplina prevista per il danneggiamento si applica anche alle diverse ipotesi di bagaglio distrutto, smarrito e di ritardo nella consegna. Quindi, passiamo a parlare di come ottenere il risarcimento in caso di bagaglio danneggiato o non rinvenuto. Anzitutto, il viaggiatore, appena riscontra l’accaduto, già in aeroporto, deve farne immediatamente segnalazione.

Ciò, recandosi presso lo sportello reclami e compilando l’apposito modulo Pir. La compagnia aerea può richiedere di fornire il Pir, che è il numero identificativo, ogni volta che il passeggero chieda informazioni sullo stato della pratica. Successivamente, nel termine di 7 giorni dalla riconsegna del bagaglio, il passeggero deve sporgere reclamo. In ogni caso, qualora non si fosse accorto del danno al momento del ritiro del bagaglio, deve inviare il reclamo alla compagnia aerea.

Il tutto, sempre nel termine di 7 giorni dalla riconsegna. Anche in questo caso, una volta ricevuta la comunicazione, la compagnia rilascierà il numero identificativo (Pir). In caso di ritardo nella consegna, invece, il reclamo è da inviare entro 21 giorni dalla data in cui il passeggero lo ha ricevuto. Si specifica che il reclamo può essere inoltrato anche con modalità diverse dalla raccomandata. Infatti, la legge non prevede espressamente tale modalità di invio. Tant’è che molte compagnie prevedono la possibilità di presentare il reclamo, compilando il form disponibile sui propri siti web.

Documentazione da allegare al reclamo

Al reclamo, è sempre opportuno allegare i seguenti documenti: a) copia del documento di identità; b) copia del biglietto aereo o della carta di imbarco; c) foto del bagaglio danneggiato.

Beni rimborsabili

Se a causa del danneggiamento del bagaglio il viaggiatore ha dovuto acquistare dei beni sostitutivi, le relative spese saranno rimborsabili. A tal fine, è opportuno conservare tutti gli scontrini e le fatture degli oggetti acquistati. Di solito, questo tipo di rimborso soccorre allorquando il bagaglio sia stato smarrito o danneggiato durante il viaggio di andata. In tal caso, infatti, nel luogo di arrivo, il passeggero si troverà sprovvisto dell’occorrente che aveva predisposto per la vacanza. In generale, comunque, per le scarpe, gli indumenti e tutti gli altri oggetti che si possono continuare ad utilizzare, vi è un risarcimento fino ad un massimo del 50%.

Questo nell’ipotesi in cui vi sia stato solo danneggiamento, non già smarrimento. Il rimborso di indumenti intimi e cosmetici, invece, avviene per intero. E’ bene ricordare che se, al momento della segnalazione dei danni, si ci dimentica di indicare un oggetto, non si potrà, poi, richiedere il suo risarcimento successivamente.

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