Attenzione, vediamo cosa accade se non paghiamo le bollette! Cosa possono fare le società erogatrici di gas, luce, telefonia?

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Attenzione, vediamo cosa accade se non paghiamo le bollette! Cosa possono fare le società erogatrici di gas, luce, telefonia?

Anzitutto, specifichiamo che in tal caso si tratta di procedure tra soggetti privati. E quindi non ci sono poteri particolari che l’operatore può esercitare verso l’utente.

Diverso a dirsi, invece, per i debiti contratti verso Comuni, Amministrazioni e Stato. Nel qual caso, infatti, sono previsti poteri speciali in capo ai soggetti pubblici. Come la notifica delle cartelle esattoriali e il successivo avvio della procedura esecutiva.

Sicché, in caso di bollette non pagate, la società erogatrice dovrà procedere avvalendosi degli ordinari mezzi e strumenti previsti per il processo civile.

Ma vediamo, più nel dettaglio, cosa succede se non paghiamo le bollette. La procedura si articola in base ai seguenti passaggi.

Anzitutto, la società erogatrice del servizio, una volta accertato l’omesso pagamento, deve inviare una diffida, a mezzo raccomandata. Nella diffida la società intima il pagamento della somma non corrisposta. Concedendo un termine per regolarizzare la posizione. A tal uopo, non è sufficiente la comunicazione dell’insoluto indicato nella bolletta successiva.

Poi, in ipotesi di mancato pagamento anche dopo la notifica della diffida, la società potrà sospendere l’erogazione del servizio.

In tal caso, però, se si procede al pagamento, la società dovrà ripristinare il servizio. E ciò generalmente, entro 48 ore.

Inoltre, nei casi in cui il mancato pagamento riguardi l’utenza elettrica, la società, prima di procedere alla sospensione del servizio, dovrà effettuare una riduzione graduale della potenza dell’energia.

In un caso, tuttavia, la sospensione dell’utenza non può essere disposta. Ciò avviene se l’utente presenti, nel frattempo, una contestazione scritta alla società fornitrice oppure/e un ricorso all’Autorità Garante.

Nella specie, per le forniture di luce, acqua e gas, essa è l’ARERA mentre per la telefonia è l’AGCOM. Sicché, in tal caso, il fornitore, per procedere alla dismissione del servizio, dovrà necessariamente attendere che il procedimento venga concluso.

Il recupero crediti da parte del fornitore

Attenzione, vediamo cosa accade se non paghiamo le bollette! Cosa possono fare le società erogatrici di gas, luce, telefonia?

Ebbene, abbiamo visto che le stesse devono procedere al recupero del credito seguendo le normali procedure offerte ai soggetti privati. Quindi non dispongono di procedimenti speciali o vantaggi particolari.

In precedenza, si è iniziato ad illustrare la procedura che viene attivata per il recupero del credito, fino al momento della diffida.

Sicché, una volta che il consumatore non abbia pagato neppure in seguito alla stessa, l’ente erogatore potrà rivolgersi al giudice per chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo, sulla base delle fatture emesse e non pagate.

A detto decreto è possibile opporsi per evitare che divenga esecutivo. E ciò nel termine di 40 giorni dalla sua notifica.

Sicché, in caso di opposizione, la procedura sommaria di trasformerà in ordinaria. Di talché, inizierà un vero e proprio giudizio a cognizione piena. Dove potremo addurre tutte le nostre ragioni.

Naturalmente, occorre chiarire che per difendersi nell’ipotesi in cui la società erogatrice intraprenda l’azione giudiziaria, è necessario rivolgersi ad un avvocato.

Ciò è importante soprattutto in considerazione del fatto che se non si ci oppone al decreto ingiuntivo, questo diviene esecutivo. Con conseguente possibilità di subire una procedura esecutiva di pignoramento dei nostri beni.