Cosa significa: “al via le nuove richieste di rimborso polizze “dormienti” ma i tempi sono stretti”? Il Mise, ovvero il Ministero dello Sviluppo Economico, ha riaperto i termini per la presentazione delle domande di rimborso di alcune polizze. In ordine temporale, si tratta del settimo avviso e il lasso di tempo concesso per attivarsi è di soli tre mesi. Vediamo quindi di capire bene di quali polizze si sta parlando, e chi potrebbe beneficiarne. Non è infatti così infrequente il caso che si sia beneficiari di una polizza di cui si sia venuti a conoscenza solo molto tardi. Approfondiamo quindi cosa significa che sono al via le nuove richieste di rimborso polizze “dormienti” ma i tempi sono stretti.
Quali polizze
Le polizze di cui si sta parlando sono le cosiddette polizze “dormienti”. Vale a dire le “polizze vita” il cui ammontare maturato non è stato ancora liquidato. Tali polizze, non reclamate dagli aventi diritto, restano quindi “dormienti” nelle casse di banche e compagnie di assicurazione. Se il tempo arriva a prolungarsi oltre i 10 anni senza alcun reclamo, si attiva un trasferimento d’ufficio. Le polizze cioè vengono trasferite al Fondo Rapporto Dormienti presso la Consap. Se poi decorrono altri 10 anni, senza che nessuno reclami il premio, le polizze giungono a prescrizione e non è più possibile chiederne il riscatto.
Termini per il rimborso
Grazie ad uno stanziamento di risorse a valere sul fondo “Iniziative a vantaggio dei consumatori”, è stata aperta una nuova finestra temporale. Il fine è quello di consentire agli aventi diritto di presentare una richiesta di rimborso delle polizze dormienti e prescritte. Il lasso di tempo concesso va dal 15 giugno al 15 settembre 2020. La domanda va inoltrata a CONSAP, vale a dire alla Concessionaria servizi assicurativi, incaricata dal Ministero della gestione delle suddette pratiche rimaste inevase. Si tratta di richieste di rimborso di tipo parziale, a condizione però che siano soddisfatte determinate condizioni, come sarà specificato nel prosieguo.
Condizioni per il rimborso
L’evento di sopravvivenza/morte dell’assicurato o scadenza della polizza deve essere intervenuto successivamente alla data dell’1 gennaio 2006. Inoltre la prescrizione deve essere sopraggiunta anteriormente all’1 gennaio 2012. La prescrizione deve aver comportato il rifiuto da parte dell’Intermediario dell’erogazione della prestazione assicurativa. Al quale deve aver fatto seguito il trasferimento dell’importo al Fondo rapporti dormienti.
E, ulteriore e fondamentale condizione imprescindibile, il beneficiario non deve aver ricevuto alcun precedente rimborso, seppur parziale. Vale a dire che chi andrà a chiedere il rimborso, nel lasso di tempo specificato sopra, non deve aver beneficiato dei precedenti sei avvisi. Ricordiamo che con questo si è arrivati al settimo avviso di riapertura termini per polizze “dormienti”.
La procedura
La domanda di rimborso va presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Portale Unico CONSAP, previa apposita registrazione. E’ inoltre consultabile anche lo specifico Avviso di rimborsabilità, dove vengono forniti tutti dettagli necessari. Tra i riferimenti di contatto utili, segnaliamo il sito web della Consap al riguardo. Ma anche l’indirizzo e-mail polizzedormienti@consap.it al quale chiedere ulteriori chiarimenti sull’iter da seguire. Esiste anche un indirizzo di posta elettronica certificata ed è il seguente: consap@pec.consap.it. Questo invece è l’indirizzo postale: Consap S.p.A. –polizze dormienti, via Yser 14 – 00198 – ROMA.
Ecco spiegato cosa si cela dietro al titolo: “Al via le nuove richieste di rimborso polizze “dormienti” ma i tempi sono stretti!