È noto come un veicolo per circolare debba essere targato ed assicurato. Infatti, secondo il Decreto legislativo 209/2005, cioè il Codice delle Assicurazioni Private, l’assicurazione per la responsabilità civile auto è obbligatoria. Tramite quest’assicurazione sono risarcibili tutti i soggetti che subiscono un danno derivante dalla circolazione del veicolo. Tra questi sono compresi, ad esempio, anche i pedoni, cosi come i terzi che vengono trasportati dal conducente.
Quanto ai danni risarcibili abbiamo i danni patrimoniali e i danni non patrimoniali. I danni patrimoniali sono sostanzialmente i danni al veicolo e all’attività che il soggetto deve condurre con il veicolo. Ad esempio si pensi se viene distrutta l’auto di un tassista che la utilizza per lavoro. E poi vi sono i danni non patrimoniali cioè i danni subiti dalle persone coinvolte nell’incidente. Questi comprendono il danno biologico, alla salute cioè le lesioni subite a causa dell’incidente, e il danno morale, cioè la sofferenza causata dalle lesioni.
In alcune strade, aree di parcheggio e luoghi particolari si correva il rischio di non ottenere il risarcimento dall’assicurazione ma ora bisogna conoscere questa nuova sentenza
La giurisprudenza nel tempo ha ampliato i casi d’incidente in cui l’assicurazione è tenuta a risarcire. Infatti, inizialmente l’assicurazione pagava solo i veicoli assicurati in movimento su strade pubbliche. Nel tempo, invece, i giudici hanno esteso questo obbligo dell’assicurazione anche per danni occorsi in occasioni solo connesse alla circolazione. Ad esempio, il veicolo è fermo e il conducente o un passeggero aprono o chiudono improvvisamente la portiera dell’auto. Se questo comportamento causa lesioni a terzi l’assicurazione dovrà pagare anche se il veicolo era fermo.
Anche investire pedoni in aree ristrette come garage o parcheggi di supermercati, sono tutti comportamenti coperti dall’obbligo assicurativo. Dunque, come si vede, la giurisprudenza ha progressivamente esteso l’obbligo di pagare per l’assicurazione a molte situazioni. Per altro occasioni diverse da quando il veicolo è in movimento su strade pubbliche. Oggi sono comprese anche occasioni di danno in cui il veicolo è fermo o il fatto dannoso avviene all’interno di aree aperte al pubblico. Un tempo, dunque, se l’incidente fosse avvenuto in alcune strade, aree di parcheggio e luoghi particolari e privati non era possibile chiedere il risarcimento.
La più recente estensione dell’obbligo assicurativo
Da ultimo, sempre nel senso di questa espansione dell’obbligo di copertura assicurativa è intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza 21983/2021. La Cassazione ha stabilito che l’obbligo assicurativo copre anche i sinistri che avvengono in aree private. Per i giudici la ragione fondamentale su cui si basa la decisione è che anche nelle aree private il veicolo è utilizzato normalmente ed in maniera conforme alla sua funzione abituale. E questo implica che, nell’utilizzo normale del veicolo, non si possa fare distinzione tra area privata ed area pubblica. Dunque se l’incidente occorre, durante un utilizzo normale del veicolo, in un area privata l’assicurazione sarà tenuta al risarcimento.