Bonus diversi per parti condominiali o private

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Per le parti comuni degli edifici nessun problema per l’accesso ai bonus. Addirittura è possibile l’applicazione congiunta di ecobonus e sismabonus sulle parti comuni dei condomini. Già si usa il nomignolo Ecosismabonus.

Per le parti private, invece, sono arrivati chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate in risposta alla domanda di un contribuente.

I particolari

Bonus diversi per parti condominiali o private, vediamo di cosa si tratta. Il quesito riguardava un edificio originariamente formato da due distinte unità immobiliari.

La complessa ristrutturazione prevedeva una parziale demolizione ed un intervento per miglioramento sia sismico che di risparmio energetico. Contemporaneamente il proprietario avrebbe riunito quei due edifici dando luogo ad una sola unità abitativa.

Il contribuente chiedeva se poteva avvalersi della detrazione dato che, secondo lui, la sua situazione integrava il concetto di condominio minimo: composto da sue sole unità immobiliari. Esaminiamo la recente risposta dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus diversi per parti condominiali o private

L’Agenzia ricorda che la normativa sui bonus fa espresso riferimento al condominio. Per condominio si intende, per legge, quella particolare comunione in cui coesistono proprietà individuali e proprietà di parti comuni.

Partendo da questo presupposto l’Agenzia risponde come segue al quesito del contribuente. Nello specifico si afferma che l’espressione “parti comuni di edificio residenziale” è da intendersi in senso oggettivo, non soggettivo. Vale a dire che “parti comuni” significa parti comuni a più immobili, e non parti comuni a diversi possessori.

Nel caso esaminato l’immobile oggetto del quesito consisteva in un’unica unità abitativa. Non vi erano pertanto parti definibili “comuni”. Questo impedisce a quel contribuente di usufruire del duplice bonus di cui stiamo parlando, perché espressamente i agli interventi sulle parti comuni di un condominio.

Se vi trovate nella stessa situazione di quel contribuente ricordate, però, che non tutto è perduto.

Potrete usufruire separatamente dei bonus previsti per la riqualificazione energetica e per l’antisismica di cui agli articoli 14 e 16 del D.L. 63 del 2013. Basterà presentare due distinte pratiche per le due distinte unità immobiliari di cui siete proprietari.

La cessione del credito per i proprietari di singole unità

Quanto alle modalità di pagamento riassumiamo per voi gli interventi per i quali potrete usufruire della cessione del credito. Tale metodo di pagamento infatti non è riservato solo ai più recenti bonus varati, ma si estende ad una serie di altri interventi.

a) recupero del patrimonio edilizio: rientrano in questa categoria gli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia effettuati su singole unità ed anche gli interventi di ordinaria manutenzione, stavolta su parti comuni degli edifici. Sul punto potete vedere l’art. 16-bis/ 1 comma del TUIR;

b) interventi per efficientamento energetico: la categoria comprende la sostituzione dei mezzi di produzione del riscaldamento o degli infissi, oltre a quelli mirati alla riduzione del rischio sismico. E’ il cosiddetto Ecobonus di cui all’articolo 14 D.L. 63 del 2013 oggi tanto discusso;

c) interventi antisismici: li prevede il medesimo DL 63 del 2013 all’art. 16. La cessione del credito è prevista anche per l’acquisto diretto di abitazioni già edificate secondo criteri antisismici. Norma di riferimento l’art. 16/1° comma septies;

d) ristrutturazione delle facciate: anche per il cosiddetto bonus – facciate, comportante una detrazione del 90%, esisteva la possibilità della cessione del credito;

e) installazione di impianti fotovoltaici: il dettaglio è all’art. 16-bis/1° comma- lettera h) del TUIR;

f) ed infine la modernissima installazione delle colonnine per ricarica di veicoli elettrici: trovate anche questa misura nell’art. 16-ter D.L. n. 63 del 2013