Raddoppia il limite di spesa del Superbonus 110% per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo

Risoluzione

In quest’articolo faremo riferimento alla Risoluzione 60/E del 28 settembre 2020. Quest’ultima, in particolare, supera le precedenti indicazioni fornite della stessa AdE nella Circolare 24/E. In estrema sintesi, nella Risoluzione 60/E l’AdE illustra le ragioni del perché viene ad essere raddoppiato il limite di spesa del Superbonus 110% per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo. Ma procediamo con ordine e vediamo come, e perché, si è giunti a questa determinazione.

Sintesi del quesito

Nella Risoluzione 60/E si risponde ad un quesito inoltrato da un condominio composto da quattro unità abitative. Trovate in questo precedente articolo una descrizione più approfondita del caso in esame.

Ora, tra le varie questioni avanzate dal piccolo condominio, vi era, dunque, anche un dubbio concernente l’installazione di pannelli fotovoltaici e dei sistemi di accumulo. Vediamo la risposta dell’AdE.

Risoluzione 60/E e Circolare 24/E

Il punto di partenza è che le spese di installazione del sistema fotovoltaico e dei sistemi di accumulo rientrano tra gli interventi trainati. Con la precedente Circolare 24/E si stabiliva, infatti, per entrambe le tipologie di spesa, un unico limite massimo cumulativo di 48.000 euro. Successivamente però è giunto un parere di chiarimento in merito da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Alla luce di quest’ultimo, la recente Risoluzione 60/E dell’AdE  precisa che il limite di spesa di euro 48.000, per entrambe le installazioni, non va più considerato cumulativamente, .

In particolare, per i sistemi fotovoltaici, il limite di spesa massima consentita per la detrazione è di 48.000 euro. Resta sempre valido, comunque, il limite di spesa di 2.400 euro per ogni kw di potenza nominale dell’impianto.

Per quanto riguarda i sistemi di accumulo, abbiamo un limite di ammontare massimo e distinto dello stesso importo, ovvero, come già detto, di 48.000 euro. Tale limite, però, non deve considerarsi in comune con le spese sostenute per il sistema fotovoltaico. E, comunque, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kwh di capacità di accumulo del sistema.

Raddoppia il limite di spesa del Superbonus 110% per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo

Ora, l’applicazione del Superbonus 110% a queste categorie di interventi, è subordinata a due condizioni:

a) la prima deriva dalla qualificazione di queste spese come trainate. Ciò vuol dire che, insieme all’installazione dei pannelli, dovranno essere eseguiti interventi trainanti. Questi ultimi sono riferiti agli interventi  di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche;

b) la seconda condizione è la cessione al GSE dell’energia non auto-consumata (in ossequio a quanto stabilito dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387).

Infine, ancora un ultimo aspetto in merito agli interventi trainati. Questi ultimi saranno considerati effettuati congiuntamente a quelli trainanti se le date di inizio e di fine lavori degli interventi interventi trainanti, ricomprenderanno le prime.