In tema di società di capitali appartenenti ad un gruppo, si pone il tema del riparto di responsabilità tra gli organi amministrativi delle singole persone giuridiche, in collegamento societario.
L’orientamento giurisprudenziale dominante, sull’argomento, ha costantemente affermato che il collegamento societario non è idoneo a determinare l’esistenza di un nuovo soggetto di diritto o di un centro d’imputazione di rapporti diverso dalle società collegate, le quali conservano la propria distinta personalità giuridica (ex plurimis, cfr: Cass. Civ. Sez. I, 18.11.2010, n. 23344; Cass, Sez. lav., 9.01.2019 n. 267).
Violazione del divieto d’intraprendere nuove operazioni dopo la perdita dell’intero capitale sociale e responsabilità dell’Amministratore di SpA per difetto di vigilanza
La ratio sottesa a tale precipitato ermeneutico è da ravvisarsi nella circostanza che la configurazione unitaria del gruppo non è idonea a determinare l’esistenza di un nuovo soggetto di diritto, distinto dalle singole societas appartenenti al gruppo, essendo prevista e tipizzata dal legislatore per altri fini. Nella stessa direzione si colloca una recentissima sentenza della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. I, 03.03.2021 n. 5795), che ha rigettato il riscorso proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello, confermando la responsabilità dell’Amministratore ricorrente e ritenendo l’infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato l’esperito ricorso per cassazione.
Segnatamente, l’Organo di Nomofilachia ha affermato il principio di diritto secondo il quale: La responsabilità dell’organo amministrativo di una SpA non è esclusa dall’appartenenza della stessa ad un gruppo d’imprese, in mancanza di un accordo fra le varie società, diretto a creare un’impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni destinati tutti al conseguimento di una finalità ulteriore e comune. Ne discende la necessità di valutare il comportamento degli amministratori alla stregua dei doveri specificamente posti a loro carico, della cui inosservanza essi sono tenuti a rispondere nei confronti della società di appartenenza.
Il caso sottoposto ad esame
Nel caso specifico sottoposto ad esame, l’amministratore della SpA, già fallita, aveva violato il divieto specifico di intraprendere nuove operazioni dopo la perdita dell’intero capitale sociale, nonché gli obblighi di vigilanza posti in capo al medesimo, con conseguente responsabilità civile ed obbligo di risarcire tutti i danni cagionati a terzi.
Responsabilità, quella accertata, che non può essere esclusa sul mero presupposto dell’appartenenza ad un gruppo e/o dell’eventuale delega di funzioni, in assenza della prova della non consapevolezza dei fatti commessi, da parte dell’amministratore della società fallita.
In ultima analisi, l’esistenza di un gruppo di società, al fine di una direzione unitaria, crea una situazione di diritto nella quale la controllante svolge attività di direzione e coordinamento della controllata, nel rispetto della relativa autonomia; fenomeno, quello del collegamento societario, ontologicamente e funzionalmente diverso e, quindi, non incompatibile con l’amministrazione di fatto di singole società del gruppo stesso.
Per cncludere sull’argomento riguardante la violazione del divieto d’intraprendere nuove operazioni dopo la perdita dell’intero capitale sociale e le responsabilità dell’Amministratore di SpA per difetto di vigilanza, l’amministratore di fatto, ancorchè relegato al ruolo di mero esecutore materiale, privo di qualsivoglia investitura materiale o formale, risulta responsabile sotto il profilo civilistico, se sia venuto meno agli obblighi di diligenza che la legge gli impone, nei confronti della società d’appartenenza.