Vi è un caso in cui la finanziaria deve restituire gli interessi pagati

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Stano ma vero: vi è un caso in cui la finanziaria deve restituire gli interessi pagati. Tale evenienza soccorre allorquando il TAEG applicato in un contratto è superiore a quello in esso stesso indicato. E’ quanto chiarito dalla sentenza del Tribunale di Tivoli del 17 giugno 2020. Tuttavia, per comprendere quando possiamo avvalerci di tale opportunità, occorre preliminarmente specificare in quali contratti va applicata la norma di riferimento e cosa sia il TAEG.

Il contratto di credito al consumo

Ebbene, i contratti cui va applicata la normativa di tutela sono quelli di credito al consumo. Essi differiscono dal mutuo, per la loro natura di prestito finalizzato. In altri termini, il prestito è strettamente funzionale all’adempimento dell’obbligazione che su di esso grava. Pertanto, siffatti tipi di contratti, hanno ad oggetto l’acquisto di merci o servizi o a una prestazione ben identificata. In essi, secondo quanto previsto dal T.U.B. va indicata con precisione:

1) la descrizione analitica dei beni e dei servizi acquistati con la somma prestata;

2) il prezzo di acquisto in contanti;

3) il prezzo stabilito dal contratto di vendita;

4) l’ammontare dell’eventuale acconto. Inoltre, vanno fornite informazioni chiare sull’Indicatore Sintetico del Costo totale del credito concesso.

Le indicazioni sul TAEG

In base alle norme del T.U.B. sulla trasparenza bancaria, gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti, il costo complessivo del finanziamento. Nello specifico, nel calcolo del TAEG devono essere inclusi:

a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;

b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;

c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;

d) le spese per l’assicurazione o garanzie, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del cliente;

e) il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito;

f) le altre spese contemplate dal contratto.

TAEG non in linea con il contratto

Ebbene, effettuati i chiarimenti necessari, passiamo ad esaminare la vicenda trattata dal Giudice di Pace di Tivoli. In essa, si è verificato, tramite CTU, che il TAEG applicato al contratto di finanziamento era diverso dal tasso dichiarato nello stesso. Sicchè, si è passati a rideterminare gli interessi effettivamente dovuti dal cliente, calcolandoli al tasso minimo dei BOT, così come statuito dall’art. 117 del TUB. Attraverso il richiamo alla commentata sentenza, abbiamo riscontrato che, effettivamente, c’è un caso in cui la finanziaria deve restituire gli interessi pagati dal consumatore. Se ne inferisce che qualora rileviamo che il TAEG applicato nel contratto non è coerente con il tasso in esso dichiarato, bisogna subito pretendere la restituzione degli interessi dalla società erogatrice del credito.