Vi diciamo tutta la verità, senza filtri, sui PIP

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I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) sono forme pensionistiche individuali opzionali. Sono rivolte a tutti coloro che vogliano una rendita integrativa. Sono costituiti sotto forma di patrimoni separati e autonomi rispetto a quello di chi li istituisce. E sono destinati esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti. Non sono pignorabili dai creditori di una società in caso di fallimento di quest’ultima. Per questo vi diciamo tutta la verità, senza filtri, sui PIP.

I PIP sono realizzati mediante due tipi di contratti assicurativi. Di ramo I. Cioè assicurazioni sulla vita. La rivalutazione è collegata a una o più gestioni interne separate. E di ramo III. Cioè polizze di tipo unit linked. La rivalutazione è collegata al valore delle quote di uno o più fondi interni detenuti dall’assicurazione. Oppure al valore delle quote di OICR. Possono esistere anche forme miste.  Qui la rivalutazione è collegata sia a contratti di ramo I sia a contratti di ramo III.

I vecchi PIP

I cosiddetti vecchi PIP sono anch’essi forme pensionistiche individuali. Sono precedenti all’entrata in vigore del Decreto lgs. 252/2005 (1° gennaio 2007). E che non hanno provveduto a effettuare gli adeguamenti previsti. Gli aderenti possono trasferire l’intera posizione ad altra forma pensionistica complementare. I vecchi PIP non sono iscritti all’Albo dei Fondi Pensione. E non sono vigilati dalla COVIP. Bensì dall’IVASS, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni . Essi non possono raccogliere nuove adesioni.

Vi diciamo tutta la verità, senza filtri, sui PIP

L’adesione a un PIP è volontaria, su base individuale e indipendente dalla propria condizione lavorativa. Non conta, cioè, essere lavoratore dipendente o autonomo. Si può aderire anche se al momento non si lavora. I PIP non possono essere destinatari di adesioni in forma tacita. I dipendenti pubblici possono aderire a un PIP solo su base individuale. È possibile iscrivere i familiari a carico se il Regolamento del Fondo lo prevede. Questo anche quando non si è iscritti a propria volta. Trascorsi due anni dall’adesione, l’iscritto può chiedere il trasferimento presso un’altra forma pensionistica complementare. E senza sostenere oneri.

Il lavoratore dipendente sceglie liberamente importo e periodicità della contribuzione. Che può essere mensile, trimestrale, semestrale o annuale. E che può essere successivamente modificata. Può versare anche il solo flusso di TFR. Egli non ha automaticamente diritto al contributo del datore di lavoro. Quest’ultimo può però decidere di contribuire al PIP del proprio dipendente. Il dipendente pubblico può versare solo il contributo individuale. Ma non il flusso di TFR. Il lavoratore autonomo o libero professionista stabilisce liberamente importo e periodicità della contribuzione. Nel corso del tempo può modificare le proprie scelte.

Gli investimenti

L’iscritto sceglie di collegare la rivalutazione della sua posizione individuale a tre tipi di investimenti. A una gestione separata, a uno o più fondi interni o OICR, oppure a una combinazione delle due. La gestione degli investimenti è effettuata dall’assicurazione che gestisce il PIP.

Le gestioni separate sono tipicamente prudenziali. Caratterizzate, spesso, da una garanzia di restituzione del capitale versato o di un rendimento minimo. Tale garanzia prevede il cosiddetto consolidamento annuo. Se in un anno il rendimento della gestione è superiore a quello garantito, tale maggior valore viene definitivamente acquisito. E non può essere intaccato da eventuali risultati negativi che ci fossero in futuro.

I fondi interni e gli OICR sono strutturati secondo diversi comparti. Caratterizzati da differenti combinazioni di strumenti finanziari e quindi di rischio/rendimento. La scelta non è definitiva. Può essere modificata trascorso almeno un anno secondo le modalità stabilite dal Fondo pensione. I comparti sono tre. Azionari, obbligazionari, bilanciati.