Unioni civili al posto del matrimonio per le coppie omosessuali  

unioni civili

La legge n.76 del 2016 ha fugato definitivamente i dubbi sul diritto delle coppie omosessuali ad unirsi in un legame stabile. Certo, esse non si uniranno in matrimonio ma acquisiranno l’investitura delle coppie di fatto. A consacrare la loro unione, in base alla legge su menzionata, sarà l’unione civile. Quindi, alle grandi rivendicazioni poste in essere dalle coppie omosessuali è seguita una risposta giuridica. Essa è stata quella di riconoscere loro, al posto del matrimonio, un negozio giuridico ultroneo e diverso. La ritrosia dell’Italia a concedere la soluzione è stata superata in seguito alle sanzioni comminate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Da qui, l’unione civile che, sul piano patrimoniale, riconosce alla coppia omosessuale gli stessi diritti ed obblighi nascenti dal matrimonio.

Come si costituisce?

La caratteristica delle unioni civili, che ne riassumerebbe anche la differenza rispetto all’istituto classico del matrimonio, è la faciltà di loro costituzione e scioglimento. In particolare, per la costituzione, occorre che la coppia renda congiuntamente una dichiarazione all’ufficiale di Stato Civile alla presenza di due testimoni (uno per parte). La coppia dovrà dichiarare: i propri dati anagrafici; la cittadinanza; la residenza; l’esistenza di eventuali cause impeditive alla costituzione dell’unione civile. Ad esempio, se un partner è già sposato, interdetto per infermità di mente, ecc. La dichiarazione resa all’ufficiale di Stato civile dovrà, inoltre, contenere: la volontà di costituire l’unione civile; la volontà di assumere il cognome di famiglia o il proprio cognome; l’indicazione del regime patrimoniale. Al riguardo, c’è da dire che se le parti non effettuano alcuna scelta sul punto, si applicherà il regime della comunione dei beni. Per quanto attiene alla pubblicità dell’atto, è prevista la registrazione nell’archivio dello Stato civile. A differenza del matrimonio, non vengono effettuate le pubblicazioni.

Come si scioglie?

L’unione civile si scioglie in caso di morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti e per

volontà di sciogliere l’unione. Nel caso in cui le parti decidano di scioglierla, non è previsto il regime intermedio della separazione. Pertanto se viene meno il legame affettivo, ciascun partner ha la facoltà di chiedere il divorzio in qualsiasi momento, anche e se l’altro non è d’accordo. Come è evidente, pertanto, lo scioglimento delle unioni civili è molto più snello e rapido del matrimonio. Infatti, sarà sufficiente che le parti comunichino all’ufficiale di Stato civile, anche disgiuntamente, la loro intenzione di dividersi. Lo scioglimento automatico è, invece, previsto se una delle due parti provvede alla rettificazione del sesso. In questo caso, trascorsi 3 mesi dalla dichiarazione, sarà possibile proporre domanda di divorzio.

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