Tutti gli atti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio sono esenti da imposizione. Studiamo il caso.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 4144 del 17/02/2021, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di imposizione su vendite immobiliari post separazione. Nella specie, il contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR, che confermava la decisione di primo grado. In particolare, i giudici avevano ritenuto legittimo il diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate all’istanza di rimborso di quanto pagato per imposta di registro ed ipo-catastale. Le imposte riguardavano l’atto con il quale egli aveva acquistato dalla moglie la casa coniugale ed il relativo box. L’acquisto era avvenuto in adempimento di accordi di separazione consensuale tra i coniugi, omologati dal Tribunale.
La Commissione Tributaria Regionale aveva però ritenuto che l’esonero dal pagamento non fosse applicabile. Rilevavano i giudici che l’imposta era stata pagata su un atto concernente un bene di esclusiva proprietà della moglie, per ragioni autonome rispetto alla separazione. Il trattamento fiscale di favore concerneva invece esclusivamente gli atti ‘relativi’ al procedimento di scioglimento del matrimonio, nell’ambito del pertinente procedimento. Il ricorrente impugnava quindi la pronuncia. E deduceva che la CTR aveva erroneamente omesso di considerare che l’acquisto era stato effettuato in adempimento di accordi omologati dal Tribunale. Accordo che mirava appunto al regolamento dei rapporti patrimoniali di separazione consensuale tra i coniugi. Il contribuente evidenziava peraltro come l’esenzione mirava a favorire il più possibile tali accordi. E richiamava anche la sentenza n.154/99 della Corte Costituzionale, secondo cui l’esonero spettava anche laddove la proprietà fosse esclusiva di uno dei coniugi.
La decisione
Secondo la Suprema Corte il ricorso era fondato. Evidenziano i giudici di legittimità che a nulla rilevava che la proprietà originaria del bene non fosse comune ma esclusiva di uno dei due. Doveva quindi applicarsi l’art.19 L. 87/1974, secondo cui tutti gli atti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio sono esenti da imposizione. Esenzione che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 176/1992 e n. 154/1999, si estende anche agli atti della separazione legale. Compresi gli accordi che attuino il trasferimento della proprietà di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge, o in favore dei figli.
Conclusioni
In conclusione, assume in tali casi rilevanza fondamentale, anche ai fini fiscali, la centralità dell’accordo tra le parti nella definizione della crisi coniugale. Come detto, la materia è stata oggetto di intervento da parte della Consulta, che ha esteso il regime fiscale di favore alla separazione. Si è così determinata un’evoluzione destinata a far rientrare gli accordi patrimoniali tra i contratti tipici della crisi coniugale. E, in linea con questa tendenza, il trasferimento dell’immobile, già adibito a casa coniugale, nell’ambito dell’a separazione non comporta, ad esempio, decadenza dall’agevolazione prima casa.