Trattamento di fine rapporto. In cosa consiste e come si calcola

TFR

Nel trattare l’argomento del TFR, occorre preliminarmente chiedersi in cosa consiste e come si calcola. Il trattamento di fine rapporto è la somma spettante al lavoratore che si accinge al pensionamento. Detta somma viene accumulata anno per anno dal datore di lavoro per ciascun dipendente, e che viene erogata alla fine del rapporto di lavoro. Per quanto attiene al calcolo, esso è semplice, in quanto è la stessa legge ad indicare come va effettuato. Inoltre, per esso è prevista anche la rivalutazione, allo scopo di preservare il potere di acquisto di questa forma di retribuzione differita.

In cosa consiste il TFR

Quindi nel trattare del trattamento di fine rapporto si è detto che si deve chiarire in cosa consiste per poi capire come si calcola. Alla prima domanda si risponde che il Tfr non è altro che una retribuzione differita. Quindi, si tratta di una somma di denaro dovuta al lavoratore a titolo di retribuzione, ossia erogata come corrispettivo per la prestazione di lavoro fornita. La differenza con la retribuzione consiste nel fatto che il Tfr, a differenza dello stipendio mensile, non viene pagato mensilmente. Esso, infatti, viene corrisposto in corrispondenza con la fine del rapporto di lavoro.

E’ proprio dal fatto che il Tfr viene pagato alla cessazione del rapporto che si può cogliere la funzione di questo istituto. Quindi, per compensare la cessazione del rapporto di lavoro e, comunque, la riduzione del reddito, è stato istituito il Tfr. L’ammontare della somma di denaro spettante dipende da quanto tempo è durato il rapporto di lavoro nonchè dalla retribuzione percepita nel corso di esso.

Quando spetta

Il Tfr spetta in caso di: – dimissioni volontarie; – dimissioni per giusta causa; – licenziamento disciplinare; – licenziamento per motivi economici; – risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; – recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova; – cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato per scadenza del termine; – recesso dal contratto di apprendistato alla fine del periodo formativo. La motivazione per cui rapporto di lavoro cessa è, dunque, ininfluente ai fini della maturazione di detta indennità.

Come si calcola

Il calcolo del Tfr è semplice in quanto è la stessa disposizione legislativa, ossia l’art. 2120 del codice civile, ad individuarne le modalità del calcolo. In particolare, esso si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione annua divisa per 13.5. La legge stabilisce che devono essere computate come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Inoltre, ad esso va aggiunta la rivalutazione. Al riguardo, è previsto che il Tfr, deve essere incrementato su base composta al 31 dicembre di ogni anno.

Ciò, mediante l’applicazione di un tasso dell’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Detto indice viene accertato dall’Istat rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Inoltre, la legge prevede che il Tfr si calcoli sulla retribuzione dovuta al lavoratore nell’anno di riferimento.

Tuttavia, come noto, al lavoratore possono essere corrisposte una serie di somme durante il rapporto di lavoro, classificate in diverse voci retributive. E’, quindi, importante sapere quali di queste voci debbano essere computate nel calcolo. In particolare, la retribuzione di riferimento comprende tutte le somme di denaro, corrisposte al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale. Sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese, in quanto occasionali. Occorre, tuttavia, verificare cosa prevedono i contratti collettivi in merito. Infatti, la legge consente ai contratti collettivi di prevedere quali voci debbano essere computate nel calcolo del Tfr e quali no.