Proiezionidiborsa, in virtù della risposta n.94 dell’8 febbraio 2021, fornita dall’Agenzia delle Entrate all’interpello proposto, esamina cosa accade in un supercondominio in questa situazione. In particolare, in riferimento ad interventi finalizzati all’efficienza termica realizzati in un supercondominio. La Redazione di Proiezionidiborsa, illustra ai Lettori, in materia di Superbonus nel supercondominio, i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate, l’amministratore di un supercondominio ha posto un quesito interessante. Ovvero, ai fini del Superbonus, quale sia la detrazione applicabile rispettivamente ai condomini che abbiano deliberato interventi diversi. Nel caso di specie, alcuni hanno richiesto soltanto la sostituzione dell’impianto termico, altri anche i lavori di isolamento termico del tetto e delle facciate.
Soltanto con i lavori di sostituzione impianti e lavori di isolamento termico del tetto e delle facciate si garantisce il miglioramento delle due classi energetiche. Soddisfacendo, in tal modo, lo scopo del Superbonus.
Vediamo, in pochi minuti di lettura, la soluzione e i chiarimenti prospettati dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello dell’8 febbraio.
Superbonus nel supercondominio, chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che per l’accesso al Superbonus, gli interventi trainanti devono assicurare, anche congiuntamente ai trainati, il miglioramento di almeno due classi energetiche. Ove non sia possibile, almeno il conseguimento della classe energetica più alta, da attestare prima e dopo l’intervento, mediante l’APE (Attestazione Prestazione Energetica). Ciò ai sensi dell’art.119 comma 3 del decreto Ristori.
Pertanto, nella fattispecie de qua, potranno accedere al Superbonus i condòmini delle unità immobiliari i cui interventi hanno consentito il miglioramento di due classi energetiche. La verifica per accedere al Superbonus, in ipotesi di supercondominio, si effettua con riferimento a ciascun edificio. Il doppio passaggio di classe si attesta dall’APE rilasciata prima e dopo gli interventi. Gli altri condomini, che hanno provveduto alla sostituzione dell’impianto termico, e non raggiungono il miglioramento delle classi energetiche, potranno invece accedere all’ecobonus.
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