Superbonus la detrazione in quattro anni e novità per il proprietario unico

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Inserito nel disegno di Legge di Bilancio 2021 la proroga del Superbonus di sei mesi (dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022). La proroga investe tutte le agevolazione che riguardano: Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, impianto fotovoltaico e colonne per ricarica elettrica. Questa non è l’unica novità inserita nella Legge di Bilancio, prevista per il Superbonus la detrazione in quattro anni e novità per il proprietario unico.

Proroga fino al 30 giugno 2022

Il disegno prevede la proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022. Per i condomini è previsto una proroga più lunga, fino al 31 dicembre 2022, ma solo in determinate condizioni.

In effetti, se i condomini terminano entro il 30 giugno 2022 almeno il 60% di tutto l’intervento nel suo complesso, l’agevolazione del Superbonus è possibile anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

Superbonus la detrazione in quattro anni e novità per il proprietario unico

La novità dell’anno 2022, oltre la proroga, riguarda la detrazione fiscale che solo per l’anno 2022 sarà ripartita in quattro quote di uguale importo e non in cinque, come previsto dal Decreto Legge n. 34/2020.

Inoltre, rientrano a far parte dell’agevolazione fiscale del Superbonus 110% anche i proprietari unici di piccole palazzine, finora esclusi dai benefici.

Il disegno di Legge di Bilancio prevede la possibilità dei proprietari unici di palazzine piccole o stabili bifamiliari, con ingresso comune di accedere alle agevolazioni. La condizione è che l’edificio deve essere composto al massimo di quattro unità immobiliari.

Cambio di destinazione d’uso

Un chiarimento importante è arrivato dall’Agenzia delle Entrate in riferimento al cambio di destinazione e la possibilità di accedere al Superbonus 110%. L’AdE con la risposta all’interpello n. 562/2020 ha chiarito che è possibile estendere l’agevolazione del 110% agli immobili diversi da quelli abitativi oggetto di ristrutturazione edilizia per i quali è previsto il cambio di destinazione in unità abitativa. Lo stesso discorso vale per la pertinenza incorporata nel cambio. A patto che il cambio di destinazione d’uso risulti chiaramente dalla documentazione.