Stato contro concessionaria: quali prospettive?

ProiezionidiBorsa

L’esecutivo, dopo il disastro di Genova, avrebbe deciso anche la revoca della concessione alla società che sinora aveva gestito quel tratto autostradale.

Ma quali sono le prospettive al riguardo?

Ci addentriamo in un campo delicato, soprattutto dal punto di vista giuridico, e quindi cerchiamo di capire come stanno le cose.

La concessione rappresenta un atto amministrativo, che può, effettivamente, essere soggetto a revoca.

Ma tale revoca è regolata da una sorta di contratto disciplinare, che riguarda i rapporti tra stato e concessionario.

A tale riguardo, la revoca è prevista solo in alcuni casi di gravi inadempienze, stando al dettato contrattuale.

Ma tale conditio sine qua non, sussiste nel caso in questione?
Il crollo riconduce a questa ipotesi?

Ed il governo è obbligato a risarcire il futuro, mancato introito, derivante dalla revoca?

Tutti punti che gravano, come sappiamo, anche sulle dinamiche di borsa.

Ovviamente su questi temi governo e società hanno visioni nettamente contrastanti.

La parola finale spetta quindi alla magistratura, ma secondo quale procedura?

Ovviamente tali questioni riguardano aspetti di diritto civile ed amministrativo, ma i relativi procedimenti saranno necessariamente sospesi.

Infatti, essendo in corso una procedura penale per l’accertamento di reati, da un punto di vista tecnico la questione della responsabilità costituisce una cosiddetta pregiudiziale, in quanto dalla definizione di questa dipende poi la definizione delle altre questioni di diritto civile ed amministrativo.

In base alla normativa precedente rispetto ad una successiva riforma della materia, in effetti, processi civili o amministrativi sarebbero stati obbligatoriamente sospesi, perché il primato su tali questioni spettava al penale e, anche al fine di evitare sentenze definitive, contrastanti (tecnicamente li chiameremmo giudicati) tra le diverse giurisdizioni, civile, penale, amministrativa, ovviamente si faceva definire una questione pregiudiziale, di competenza della giurisdizione penale, da quest’ultima, sospendendo i processi civili ed amministrativi, la cui definizione dipendesse infatti, a loro volta, dalla definizione della questione penale.

Ma nel tempo la materia è stata riformata, ed ogni giurisdizione potrebbe procedere autonomamente.

Questo significa, ad esempio, che una volta instaurato un processo in sede civile o amministrativa, il relativo giudice potrebbe autonomamente disporre degli accertamenti tecnici, e poi decidere sulla loro base, senza considerare quanto deciso dal giudice penale in base agli accertamenti disposti da quest’ultimo in materia di responsabilità.

Questo fatto potrebbe portare, per un verso, a giudicati contrastanti, cioè a sentenze definitive diverse nell’accertamento della responsabilità, tra giudici penali da un lato e civile ed amministrativo dall’altro (peraltro in base anche ad una recente sentenza, la competenza dovrebbe essere totalmente del giudice amministrativo in applicazione della normativa in materia di giurisdizione esclusiva, quindi con esclusione del tribunale civile), e per altro verso la questione della revoca della concessione e delle altre questioni ad essa connesse, come l’obbligo o meno di pagare un futuro, mancato incasso, dovrebbe conoscere un significativo abbreviamento, non dovendosi attendere l’esito del processo penale.

In ogni caso, anche considerando lo snellimento procedurale portato dalla riforma, ci vorranno sicuramente degli anni per decidere, anche se nel frattempo alcune decisioni potrebbero essere provvisoriamente anticipate tramite provvedimenti temporanei del giudice.

La questione della responsabilità è peraltro sicuramente complessa da un punto di vista tecnico, e vedrà confrontarsi periti di opposta opinione, gli uni sostenitori della tesi che la dovuta manutenzione è stata adempiuta, gli altri sostenitori della tesi che occorreva fare di più e meglio.

Sicuramente, quanto realizzato per la salvaguardia dell’incolumità delle persone e il mantenimento dell’infrastruttura non è stato sufficiente. Se poi per limiti oggettivi nel tipo di monitoraggio e di manutenzione possibili, in base alle attuali conoscenze tecniche, quindi senza responsabilità, o per scelte inadeguate ed insufficienti, saranno gli accertamenti tecnici a definirlo.