ll Giudice di Pace di Gallipoli, con sentenza n. 688/2020, ha chiarito che spetta alla P.A. provare la presegnalazione dell’autovelox. Ciò, allorquando l’utente della strada elevi una contestazione alla sanzione amministrativa, a mezzo dell’opposizione. Quindi, nel corso del giudizio di opposizione, sarà la P.A. a dover assolvere all’onere probatorio circa la presegnalazione. Cioè, la stessa dovrà dimostrare di aver informato gli utenti della strada sulla presenza dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità.
Vicenda giudiziaria
Nella vicenda giudiziaria sottoposta al vaglio del Giudice di Pace di Gallipoli, la ricorrente aveva proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura. Quest’ultima, era rimasta contumace in giudizio. La questione verteva sulla contestazione di un verbale con cui la Polizia Municipale aveva sanzionato il superamento dei limiti di velocità. L’opponente eccepiva, dal canto suo, la nullità del verbale, nonché la mancanza di informazione sulla presenza dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità.
Sicchè, Il Giudice ha ricordato che l’opposizione dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione. In esso, l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria è posto a carico dell’Amministrazione. (Cass. SS.UU. n. 20930/2009). Nel caso di specie, l’ente opposto non si è costituito in giudizio, dunque non ha fornito alcun elemento probatorio al fine di smentire l’opponente. Quindi, non ha dato atto della sussistenza della presegnalazione, in modo da far cadere la doglianza relativa alla mancanza di informazione sulla presenza dell’apparecchiatura.
Quest’ultimo, rappresenta un vero e proprio obbligo finalizzato a portare gli automobilisti a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida. Cosicchè, la violazione di detta norma di garanzia per l’automobilista comporta la nullità della sanzione (Cass. n. 656/2010; Cass. n. 7419/2009; Cass. 12833/2007). In conclusione, nella ripartizione dell’onere probatorio tra Amministrazione e automobilista, spetta alla prima l’onere di fornire la prova contraria rispetto alle deduzioni del secondo. Nella specie, spetta alla P.A. provare la presegnalazione dell’autovelox.
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