L’Agenzia delle Entrate pubblica costantemente interpelli con chiarimenti sul Superbonus 110%. Questa misura, che permette di effettuare lavori di efficientamento energetico sugli immobili a totale carico del Fisco, si presenta complessa e burocratica. L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 88 dell’8 febbraio 2021, chiarisce le spese da inserire nel Superbonus non solo per il 2020-2021 ma anche per lavori iniziati prima.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate precisa che non è impedita la fruizione del Superbonus quando si tratta di immobili soggetti a demolizione e ricostruzioni. Nel caso il titolo amministrativo inserisce i lavori tra quelli di ristrutturazione previsti dal DPR 380/2001. Nel caso specifico i lavori sono iniziati a maggio 2019, data precedente al Decreto Rilancio. Le condizioni sono che le spese devono essere sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2021.
L’Agenzia delle Entrate specifica che tali modifiche sono previste nel Decreto Semplificazione n. 76/2020. Quindi, l’Agenzia chiarisce che non ha importanza se i lavori sono iniziati con una data antecedente al Decreto Rilancio, l’istante può fruire del Superbonus. Ma le agevolazioni sono intese solo per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, considerando i requisiti tecnici e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Inoltre, sempre l’AdE fa riferimento alla circolare n. 24/2020 nella quale è chiarito che il Superbonus spetta a prescindere dalla data di effettuazione degli interventi.
Spese da inserire nel Superbonus non solo per il 2020-2021 ma anche per lavori iniziati prima
Sempre nell’interpello menzionato, l’istante chiede se dagli interventi realizzati ai fini del Superbonus otterrà il miglioramento energetico con il salto di due classi. In questo caso, chiede chiarimenti sull’Attestato di prestazione energetica (APE).
Secondo l’amministrazione, il contribuente, come prova del miglioramento energetico, può avvalersi dell’APE compilato con tutti i riferimenti dell’impianto prima degli interventi e l’APE post-intervento, confrontandole.
Tale chiarimento era già pubblicato dall’Enea nelle FAQ, in particolare la numero 5 nella quale è specificato che, nel caso i lavori siano iniziati prima del 1° luglio 2020, l’APE ante intervento deve riferirsi alla situazione dell’immobile alla data di inizio lavori.