Sono esclusi dalla tassazione al 7% i pensionati INPS che intendono ritrasferirsi in Italia

Agenzia delle entrate

Sono esclusi dalla tassazione al 7% i pensionati INPS che intendono ritrasferirsi in Italia. Studiamo il caso.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 170 del 10 marzo 2021, ha chiarito alcuni rilevanti concetti in materia di tassazione redditi da pensione estera. Nel caso di specie, l’istante faceva presente di essere residente all’estero dal 2009, con iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE). Lo stesso era titolare di pensione erogata dall’INPS e non possedeva altri redditi. Era sua intenzione trasferire la residenza fiscale in Italia. E chiedeva dunque se potesse beneficiare del regime dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ricorda che l’articolo 24-ter TUIR prevede un regime di imposizione sostitutiva per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera. In particolare, possono optare per l’imposta sostitutiva i titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno. L’imposta sostitutiva è calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione. In particolare, il regime si applica alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in alcuni Comuni del Mezzogiorno.

O in un Comune, con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, nelle zone colpite dai terremoti del 2016 e 2017. L’opzione riguarda i redditi, di qualunque categoria, prodotti all’estero. L’opzione deve essere esercitata da persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti. E comunque che siano state residenti in Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. Tanto premesso, l’Agenzia conclude che sono esclusi dalla tassazione al 7% i pensionati INPS che intendono ritrasferirsi in Italia.

Conclusioni

Per l’applicazione della disciplina in esame rileva dunque, in particolare, la fonte estera del reddito da pensione. Sulla base dei principi sopra evidenziati, l’istante, nel caso in esame, non poteva quindi beneficiare dell’applicazione dell’imposta sostitutiva. Ostativa risultava infatti, come visto, la circostanza che fosse titolare di redditi di pensione erogati dall’INPS di fonte italiana. Per tali tipi di redditi valgono quindi i principi ordinari di tassazione vigenti per i soggetti residenti.

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