Società d’investimenti: concorso omissivo dei sindaci per difetto di vigilanza e mancata denuncia alla Banca d’Italia ed alla CONSOB. Studiamo il caso.
In materia di rispetto di procedure aziendali, predisposte per la gestione societaria, i componenti del collegio sindacale sono titolari di obblighi “interni” ed “esterni”.
Relativamente al primo profilo, l’obbligo si sostanzia nella necessità di salvaguardare gli interessi degli azionisti, nei confronti degli “atti di abuso di gestione”, perpetrati dagli amministratori. In particolare, i sindaci devono verificare l’adeguatezza delle metodologie, finalizzate al controllo interno delle società d’investimenti, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare CONSOB, a garanzia degli investitori.
In relazione al profilo “pubblicistico”, essi sono gravati da un obbligo di denuncia immediata alla Banca d’Italia ed alla CONSOB, il cui inadempimento genera una responsabilità, in capo ai medesimi, a titolo di concorso omissivo, per atti di “cattiva gestione”, commessi dall’Organo Amministrativo.
Il collegio sindacale è titolare di una posizione di garanzia, rilevante ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 110 c.p. e 40 c.p.
A tali conclusioni è pervenuta la Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 1602 del 26.01.2021, pronunciata dalla Seconda Sezione, sul ricorso proposto da uno dei componenti il collegio sindacale, avverso la pronuncia della Corte d’appello di Torino, solo parzialmente modificativa di quella del Giudice di prima cure.
Sostanzialmente, il ricorrente impugnava una delibera della CONSOB, per mezzo della quale veniva accertata una violazione del TUF, da parte dei componenti del Collegio sindacale, per aver omesso di vigilare sul rispetto della legge e del regolamento OPC, in riferimento ad un’operazione di cessione di partecipazioni societarie. In conseguenza dell’accertata violazione, veniva irrogata una sanzione pecuniaria.
Società d’investimenti: concorso omissivo dei sindaci per difetto di vigilanza e mancata denuncia alla Banca d’Italia ed alla CONSOB
La Corte d’appello competente riformava solo “in parte qua” la pronuncia di primo grado, rivedendo gli importi della sanzione irrogata, ma confermava, sostanzialmente, la decisione del Giudice di primo grado.
La motivazione della sentenza della Suprema Corte, di conferma di quella di secondo grado, è interessante nella misura in cui rappresenta una lectio magistralis, in tema di “giusto processo” e contemperamento tra la tutela del diritto di difesa, di cui all’art. 24 Cost e le esigenze di economia processuale.
In particolare, L’Organo di Nomofilachia non ritiene fondato il motivo di censura dedotto dal ricorrente, secondo cui sarebbe stato leso il principio del contraddittorio tra le parti, per non essere stato lui medesimo ascoltato, nel corso del processo, in entrambi i gradi del giudizio.
Le violazioni delle regole processuali procedimentali, secondo la Suprema Corte, infatti, assumono rilevanza solo se dalla violazione delle stesse derivino dei concreti pregiudizi. In mancanza della predetta prova, l’impugnazione di sentenze per questioni meramente procedimentali, si sostanzia in una violazione dei principi costituzionali di cui all’art. 111 Cost., in materia di giusta durata dei giudizi ed economia processuale.
Né tale affermazione implica violazione del principio di cui all’art. 24 Cost, che riguarda, appunto, questioni sostanziali e non di carattere procedimentale.
Ebbene, non avendo il ricorrente provato il danno derivante dalla circostanza della sua mancata audizione, il motivo di ricorso, non sostenuto da argomentazioni di carattere sostanziale, risulta inutiliter dato.
Del resto, secondo la Suprema Corte, occorre richiamare i precedenti giurisprudenziali, primo, ex multis, quello inaugurato dalle Sezioni Unite della Cassazione Civile, n. 20935/09, secondo il quale: La lesione del contraddittorio nel procedimento amministrativo sanzionatorio, non consente, sic et simpliciter, di ritenere violato l’art. 6 della CEDU, ovvero i principi in tema di giusto processo, se il provvedimento sanzionatorio risulti impugnabile da parte di un Giudice indipendente ed imparziale.
La circostanza che la delibera CONSOB, a carattere sanzionatorio, sia stata contestata dinnanzi alla Corte D’Appello competente, quindi, consente di ritenere salvaguardato l’art. 6 CEDU e l’art. 111 Cost, in combinato disposto con l’art. 24 della nostra Carta Costituzionale.