Si può ricorrere contro l’avviso di accertamento?

agenzia delle entrate

Preliminarmente chiariamo che l’avviso di accertamento è l’atto con cui un’amministrazione intima il pagamento di una somma di danaro. Quest’ultima è dovuta in virtù di tasse, imposte, contributi o sanzioni non corrisposti. Le amministrazioni che emettono detti avvisi sono, normalmente, l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, la Regione o il Comune. Ad esempio, la prima emette siffatti avvisi in seguito a controlli sulla dichiarazione dei redditi. Senonchè, l’avviso di accertamento conterrà le maggiori imposte dovute e le sanzioni. Lo stesso diventa esecutivo dopo 60 giorni dalla notifica, quindi da quel momento si possono far partire le azioni esecutive contro il contribuente. Considerata, dunque, la gravità degli effetti di un avviso di tal genere, è interessante sapere in quali casi l’atto possa essere impugnato. Cioè, si ci chiede: “si può ricorrere contro l’avviso di accertamento?”. Se si, come e quando? Per capire quando l’atto in discorso è annullabile, occorre preliminarmente indicare quali sono gli elementi indefettibili che deve contenere. Sicchè, in assenza o difetto di essi, l’atto sarà contestabile, con l’enorme vantaggio che la somma pretesa non sarà dovuta.

Elementi essenziali dell’avviso di accertamento

Anzitutto, occorre precisare che nell’atto, la P.A. deve indicare, in modo esaustivo, tutti gli estremi della pretesa impositiva. Tali sono, in generale: il nominativo del responsabile del procedimento, le modalità e i termini per fare ricorso. Tuttavia, con specifico riguardo all’avviso notificato dall’Agenzia delle Entrate per errore nella dichiarazione dei redditi, esso deve indicare:

1) i componenti di reddito rettificati;

2) l’imponibile accertato;

3) le aliquote applicate;

4) le imposte liquidate e, pertanto, l’importo da pagare con gli interessi e le relative sanzioni. Inoltre, la modalità con cui sono stati calcolati gli interessi deve essere indicata, per rispetto del principio di trasparenza e di difesa del contribuente.

A parte questi elementi specifici, l’avviso di accertamento deve indicare, come in precedenza anticipato:

1) l’ufficio presso il quale ottenere informazioni e responsabile del procedimento;

2) organo o autorità amministrativa presso il quale promuovere il riesame dell’atto;

3) istituti che permettono la riduzione delle sanzioni;

4) modalità e termini per fare ricorso e impugnare l’avviso di accertamento;

5) le conseguenze in caso di mancata impugnazione o di mancato pagamento;

6) la sottoscrizione del capo dell’Ufficio che lo ha emesso o da un suo delegato appartenente alla carriera direttiva. Se la sottoscrizione è apposta da un soggetto diverso l’atto è nullo.

7) intimazione a pagare entro 60 giorni dalla notifica. Si specifica, però che la mancata indicazione del termine e dell’organo innanzi cui impugnare, non rende nullo l’avviso di accertamento. Tuttavia, la conseguenza è che l’eventuale ricorso tardivo sia reputato un errore scusabile, sicché, il contribuente verrà riammesso in termini. In definitiva, si può ricorrere contro l’avviso di accertamento, allorquando sussistano quei vizi che lo rendano annullabile, come fin qui indicato.