Si può recedere dal contratto di locazione senza preavviso perché si versa in difficoltà economica?

contratto di locazione

La questione è di un certo interesse se si pensa che, soprattutto in periodo di emergenza sanitaria, si è venuta a creare un’enorme crisi finanziaria. Essa, interessando tutta la popolazione, ha comportato, inevitabilmente, una generalizzata incapacità degli italiani di adempiere alle obbligazioni contrattuali. Vediamo, nello specifico, come questa situazione si è riverberata sui contratti di locazione. Più in generale, si ci chiede: “si può recedere dal contratto di locazione senza preavviso perché si versa in difficoltà economica?”. Ebbene, si chiarisce che il contratto di locazione può essere risolto, dando i cosiddetti 6 mesi di preavviso. In particolare, la risoluzione del contratto può ricorrere allorquando si verifichi l’impossibilità sopravvenuta della prestazione. In tal caso, il contratto si può sciogliere anche senza il preavviso.

Risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione

Quindi, tornando alla domanda principe del discorso, ossia: “si può recedere dal contratto di locazione senza preavviso perché si versa in difficoltà economica? La risposta è, si. Si pensi, all’uopo, al caso dell’affitto diventato troppo oneroso, a causa della perdita di lavoro o del verificarsi di un avvenimento imprevedibile. Qualora, quindi, per un fattore imprevedibile, che prescinde dalla volontà dell’inquilino, il canone di locazione diventi troppo oneroso, si può ottenere la risoluzione contrattuale, senza preavviso. Ne deriverà che il conduttore non sarà più tenuto al pagamento del canone mensile.

Consigli utili

Alla luce di quanto esposto, dunque, la risoluzione contrattuale che l’inquilino deve invocare, in caso di difficoltà economica, è appunto quella per impossibilità sopravvenuta. Non è consigliabile, invece, agire per il recesso per gravi motivi. Infatti, nel primo caso, il conduttore non sarà tenuto a pagare i canoni relativi ai 6 mesi di preavviso. Nel secondo caso, invece, si. Si specifica, inoltre, che la volontà di recedere dal contratto, dovrà essere comunicata al proprietario a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso in cui, però, il proprietario dell’immobile non accetti la risoluzione contrattuale a cui lo invita il conduttore, bisognerà rivolgersi al Tribunale. In detta ipotesi, quindi, la risoluzione sarà dichiarata dal giudice. Una volta pronunciata, inoltre, essa avrà effetto retroattivo. Sicchè, il conduttore non sarà tenuto al pagamento del canone di locazione, dalla data della lettera raccomandata inviata al proprietario.

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