Il piano di vaccinazione contro il coronavirus è iniziato già da qualche settimana e una delle domande più ricorrenti è: “si può obbligare i dissenzienti a fare il vaccino?”. In altri termini, poiché taluni si stanno dimostrando sfavorevoli allo stesso, si deve effettivamente capire se possa essere imposto. Ciò in quanto, qualora i dissenzienti dovessero appartenere al settore sanitario o, comunque, ad altre categorie che operano a stretto contatto con i pazienti, la sottrazione al vaccino potrebbe rappresentare un grosso problema. Senonchè, per rispondere alla domanda, occorre, anzitutto, invocare l’art. 32 della Costituzione. Alla stregua di esso: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. Quindi, è proprio con riferimento all’interesse della collettività che si potrebbe rendere obbligatoria la somministrazione del vaccino Covid 19.
Cosa stabilisce la Costituzione all’art. 32
Quindi, alla domanda se si possa obbligare i dissenzienti a fare il vaccino, si è risposto, richiamando l’art. 32 Cost. Del medesimo, abbiamo riportato il primo comma. Il comma 2, invece, stabilisce: “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Ciò significa che la legge può imporre un trattamento sanitario e quindi anche un vaccino, purché ne sussistano valide ragioni. Al riguardo, funge da chiarimento la sentenza della Corte Costituzionale n. 5/2018, che ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’articolo 32 Cost.
Si può, quindi, imporre il vaccino Covid?
Stando a tutto quanto fin qui riportato, sul piano teorico, lo Stato ha il diritto di imporre ai cittadini la sottoposizione al vaccino. Inoltre, considerata la grave portata di questa della pandemia, ciò sarebbe quantomeno opportuno. Tuttavia, il problema che ne consegue sarebbe quello relativo alle modalità di imposizione di siffatto obbligo. Sul punto, in via di principio, si tende ad escludere un TSO (trattamento sanitario obbligatorio), che si caratterizza come una misura eccessiva. Allora, si ci chiede: “quali misure adottare”?
A questo punto, si ricorre, nuovamente, a quanto dedotto dalla sentenza della Corte costituzionale, su indicata. In base alla stessa, si può ricorrere alla tecnica della raccomandazione oppure dell’obbligo. Il tutto, stabilendo delle misure, anche sanzionatorie, adeguate a garantire l’effettività dell’obbligo. In definitiva, è bene che i dissenzienti sappiano che lo Stato può obbligare i cittadini a sottoporsi al vaccino. E ciò, in vista di un interesse superiore, che è quello alla salvaguardia della salute collettiva.