Si può impugnare la cartella esattoriale dopo la richiesta di rateizzazione?

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Si può impugnare la cartella esattoriale dopo la richiesta di rateizzazione?

Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, occorre pagare o presentare un’istanza di rateazione. Solo in questo modo si può evitare il pignoramento. Diversamente, bisogna proporre ricorso e chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto. Tuttavia, taluno, onde evitare azioni esecutive, considerato che un eventuale ricorso non può essere deciso in tempo utile ad evitare il pignoramento, decide di pagare. Sicchè, talvolta, prima si paga e dopo si valuta la possibilità di impugnazione.

Ma a questo punto si chiede se è possibile impugnare la cartella esattoriale dopo che si sia pagato o richiesto la rateizzazione. Sul punto, si è pronunciata più volte la giurisprudenza. Questa ha risposto in maniera non netta ma sostenendo che la soluzione dipende dal tipo di contestazione che viene sollevata contro la cartella di pagamento. Sul punto si può dire che il più delle volte i motivi di censura sollevati, sono: la prescrizione ed il difetto di notifica degli atti precedenti.

Si può impugnare la cartella esattoriale dopo la richiesta di rateizzazione?

In generale, è possibile presentare ricorso contro una cartella nonostante l’avvenuto pagamento o la richiesta di dilazione. Si tratta di un’eccezione alla regola generale vigente in diritto privato laddove il pagamento di un debito equivale ad ammissione dello stesso. Anche in tema di multe stradali non è possibile fare ricorso dopo aver pagato. Invece, per le cartelle esattoriali vige un principio diverso. Cioè, il cittadino può impugnarle anche dopo il pagamento o la richiesta di rateazione. Ciò in quanto il cittadino potrebbe essere indotto a pagare per ragioni diverse dal riconoscimento del debito, come ad esempio, il timore di subire azioni esecutive. Detta regola, però, è suscettibile di alcune eccezioni.

Se il motivo di impugnazione è la prescrizione

Potrebbe accadere che, dopo aver depositato l’istanza di rateizzazione o il pagamento, il contribuente si accorga che alcune cartelle non sono dovute perché prescritte. In questo caso, può fare ricorso? Ebbene, tutto dipende da quando si è verificata la prescrizione. Se la prescrizione si è verifica prima dell’istanza di rateizzazione, è possibile impugnare le cartelle nonostante l’avvenuta presentazione dell’istanza di rateizzazione e il pagamento dilazionato. Se, invece, la prescrizione si è verificata dopo l’istanza di rateizzazione, non è possibile fare opposizione contro la cartella. Questo perché tale istanza interrompe il termine di prescrizione. Il termine di prescrizione inizia però a decorrere nuovamente non appena il contribuente decade dal piano di rateazione. Ciò avviene dopo il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive. Da questo momento in poi, si può di nuovo presentare ricorso contro le cartelle prescritte.

Se il motivo di impugnazione è la mancata notifica

Potrebbe infine succedere che il contribuente, ricevuta una intimazione di pagamento presenti un’istanza di dilazione e si accorga solo dopo che alcune delle cartelle non gli erano mai state notificate. In tal caso, può fare ricorso e impugnarle per difetto di notifica. Diverso è il caso del contribuente che chiede un estratto di ruolo e dopo presenti un’istanza di rateazione. Se egli decide, successivamente di impugnare il predetto estratto, deducendo il difetto di notifica, il ricorso è ammissibile entro 60 giorni dalla consegna dell’estratto. Pertanto, eventuali contestazioni devono essere sollevate entro questo termine, non potendo essere più eccepite a distanza di anni attraverso l’impugnazione dell’estratto di ruolo.