Si può fare da garante se si ha già un prestito?

banche

È possibile che la persona che sta ripagando un prestito alla banca faccia a sua volta da garante ad un mutuatario? In questi casi occorre soddisfare determinati requisiti affinché il mutuo o il prestito venga concesso con la sottoscrizione della garanzia. Si può fare da garante se si ha già un prestito? Vediamo di seguito come è possibile sciogliere i dubbi sull’argomento.

Qualche tempo fa avete sottoscritto un prestito e state pagando le rate con estrema puntualità. Sia voi che il vostro coniuge avete un contratto a tempo indeterminato ed offrite delle garanzie alla banca. Un giorno, vostro fratello vi parla delle sue intenzioni di acquistare casa e vi chiede di poter fare da garante. Cosa potete fare in questi casi? Vi è concessa la possibilità di sottoscrivere la garanzia della restituzione delle rate benché abbiate già un prestito in corso di restituzione.

Cosa controllano le banche per accettare il garante

Come sappiamo, quando la banca richiede un fideiussore, questo può offrire una garanzia attraverso due modalità: una di tipo personale, attraverso una fideiussione, e l’altra di tipo ipotecaria su un immobile.

Oltre al tipo di garanzia, la banca si accerta che vi siano soddisfatti tutti quei requisiti che rendono un garante degno di definirsi tale: affidabilità creditizia, certezza lavorativa, sicurezza patrimoniale. Inoltre, su chi ha già sottoscritto un prestito, la banca può ricavare informazioni dalla Centrale Rischi. Si tratta di una specie di banca-dati all’interno della quale sono contenute tutte le informazioni sui pagatori e sulla loro affidabilità. Se, ad esempio, da tale controllo risulta una segnalazione Crif riguardo i vostri ritardati o mancati pagamenti, allora questo potrebbe non deporre a vostro favore.

È possibile solo a determinate condizioni: ecco quali

In linea generale, nella misura in cui l’esito di tali controlli risulta positivo, allora si può fare da garante se si ha già un prestito. Questa concessione, naturalmente, ha luogo solo se il patrimonio della persona è tale da poter garantire: il debito residuo del primo finanziamento ed eventualmente anche del secondo. L’istituto di credito accetterà nella misura in cui il garante disponga dei mezzi per poter assolvere l’eventuale insolvenza da parte del mutuatario.