L’indennità di accompagnamento è riconosciuta ai soggetti totalmente inabili che si trovano nella impossibilità di deambulare. Questo significa che non riescono a compiere atti di vita senza l’assistenza di un accompagnatore. Oppure hanno bisogno di assistenza continua. La domanda posta agli Esperti di ProezionidiBorsa è se si può chiedere l’accompagno con solo l’uso del bastone per camminare? Scopriamolo.
Indennità di accompagnamento
L’indennità di accompagnamento è disciplinata dalla Legge n. 18/1980 all’articolo 1. Molti i ricorsi per il mancato accoglimento delle richieste dell’indennità.
Alla domanda: se si può chiedere l’accompagno con solo l’uso del bastone per camminare? Bisogna precisare che in merito all’impossibilità di deambulare non è sufficiente la sola difficoltà di camminare.
L’indennità di accompagnamento, denominata “accompagno”, è una prestazione economica, erogata su richiesta dell’interessato. È una prestazione a favore degli invalidi civili totali, inoltre, deve essere accertata l’impossibilità a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore. Oppure, dall’impossibilità a compiere atti di vita quotidiana.
Le varie sentenze
La giurisprudenza con la sentenza n. 3228/1999 ha chiarito che l’indennità di accompagnamento non è automatica.
Inoltre, la sentenza della Cassazione n. 15882 del 28 luglio 2015 precisa che l’accompagno non può essere riconosciuto al soggetto che riesce a compiere atti di vita quotidiana, o riesce a deambulare con solo l’ausilio di un bastone. Nella sentenza è precisato che per ottenere l’indennità di accompagnamento sono due i requisiti da rispettare:
a) invalidità civile totale (100%);
b) necessità di un accompagnatore per camminare oppure la necessità di assistenza continua (rientrano anche coloro con patologie mentali).
In riferimento all’impossibilità di deambulare, questa deve essere effettiva, deve essere intesa in senso assoluto. Quindi, possono fare domanda del beneficio gli invalidi completamente impossibilitati a deambulare. Il solo ausilio di un bastone non dà diritto all’indennità di accompagno.
A valutare l’impossibilità di deambulare è un’apposita Commissione medica INPS incaricata a considerare tutti gli aspetti fisici e psichici del richiedente.