Si possono compensare crediti e debiti condominiali?

condominio

L’istituto giuridico della compensazione interviene tra soggetti, persone fisiche o giuridiche, reciprocamente creditori e debitori.

In questi casi l’uno è sia creditore, che debitore dell’altro, e tale circostanza comporta spesso la possibilità di compensare reciprocamente le somme dovute.

Risulta infatti certo più agevole che uno solo dei due corrisponda all’altro la somma risultante tra la differenza tra un suo maggior debito ed un suo minor credito nei confronti dell’altro soggetto.

Tuttavia non sempre la compensazione è possibile.

In particolare la normativa, prevista dal codice civile, richiede che le somme relativa a credito e debito siano liquide ed esigibili.

Questo significa che devono essere certe nel loro ammontare e non soggette a condizioni.

Ma nel caso dei rapporti tra singolo condomino e condominio?

Si possono compensare crediti e debiti condominiali?

Dopo aver premesso alcuni principi generali in materia, ipotizziamo la seguente situazione, in modo da affrontare una fattispecie concreta.

A seguito di interventi di ristrutturazione su facciata (come notiamo, un caso di attualità a fronte dei bonus fiscali), in una delibera condominiale è stato disposto che, a fronte di impedimento dell’utilizzo di box per i conseguenti ponteggi, viene disposto un risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 843 del codice civile.

Abbiamo, in altra occasione, affrontato specifiche problematiche relative all’art. 843 del codice civile, osservando che solo un’interpretazione estensiva o per analogia ne consente la legittima applicazione anche al caso dell’impedito utilizzo di box per necessità collegate ai ponteggi.

Ma ipotizziamo che non vi sia stata alcuna contestazione legale.

E che, quindi, non si debba attendere l’eventuale liquidazione di una somma da parte di un giudice.

Pertanto, la somma dovuta al condomino può essere oggetto di compensazione in questo caso?

La nostra risposta

Va premesso che, qualora portata innanzi ad un giudice, tale questione potrebbe andare incontro a diversi indirizzi giurisprudenziali.

Considerando quello sinora prevalente, a nostro avviso la risposta dev’essere positiva.

Si tratta, intanto, di un credito pecuniario, ossia relativo ad una somma di denaro, dovuta al condomino quale compensazione per non aver goduto del box. Peraltro non si tratta neppure di un credito dal medesimo vantato solo in base all’applicazione di una norma di legge, essendo credito espressamente stabilito, e quindi riconosciuto come debito verso il singolo condomino, da una delibera.

Certo il credito non è stato definito, ma, come recita il codice civile, è comunque di pronta liquidazione.

In tal senso è sufficiente moltiplicare il canone medio di analogo posto auto/box, non goduto, per il tempo in cui non si è potuto godere del medesimo.

Risulta quindi un calcolo che chiunque potrebbe effettuare, quantificando agevolmente la somma portata in compensazione.

Si consiglia comunque al condomino una comunicazione all’amministratore, che contenga gli elementi del conteggio, prima di portarlo in compensazione.

In questo ed altri analoghi casi è quindi pacifica la compensazione

Concludendo sul tema: “Si possono compensare crediti e debiti condominiali?”, occorre quindi richiamare il principio della generale possibilità di compensare crediti e debiti tra condominio e singolo condomino.

Principio generale, che incontra tuttavia talune eccezioni. Quando, ad esempio, non si tratti di crediti/debiti pecuniari o, anche se pecuniari, non liquidi o facilmente liquidabili oppure non esigibili. Altra eccezione si incontra in caso di cessione notificata al debitore. In caso di accettazione della cessione da parte del debitore, egli non può portare in compensazione quanto oggetto di cessione.

In caso di mancata accettazione, invece, il divieto di compensazione riguarda solo i crediti sorti dopo la notificazione, potendosi continuare a compensare quelli sorti antecedentemente.

Sono regole generali dettate dal codice civile, e valgono quindi anche nel caso dei rapporti condominiali.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT