Sino alla fine di dicembre non sarà possibile notificare uno sfratto agli inquilini morosi. Ma i proprietari di casa che non possono ridurre l’affitto, vedono sciolto un importante nodo riguardante le comunicazioni con le parti. La Corte di Cassazione si è pronunciata con l’ordinanza n. 9049/2020, rigettando il ricorso e stabilendo un caposaldo importante. La Suprema Corte stabilisce che la comunicazione alla residenza non anagrafica, contrariamente a quanto avvenuto fino ad oggi, è valida. Gli accertamenti compiuti dall’ufficiale giudiziario costituiscono una presunzione valida a proposito della residenza effettiva del destinatario della notificazione. Approfondiamo questo argomento con la Redazione Diritto di ProiezionidiBorsa.
Accertamenti e presunzioni
La sentenza arriva alla fine di un caso di opposizione agli atti esecutivi proposta da un soggetto, nel corso di una procedura esecutiva immobiliare promossa nei suoi confronti. L’opposizione era stata rigettata e l’opponente aveva aveva presentato ricorso in Cassazione. Il ricorrente aveva dedotto la nullità della notificazione sia dell’atto di pignoramento che del precetto. Ciò in quanto (ai sensi dell’art. 140 c.p.c) non erano stati eseguiti presso il suo indirizzo di residenza. Era stato dimostrato che, nel luogo dove erano stati notificati gli atti, egli non aveva alcuna residenza, nemmeno di fatto. Alla luce delle prove acquisite però, il tribunale aveva ritenuto che gli accertamenti compiuti dall’ufficiale giudiziario, portavano a presumere che ivi fosse stabilita la residenza effettiva (non quella anagrafica) del ricorrente.
Sfratto, sarà valida la notifica alla residenza effettiva
Sfratto, sarà valida la notifica alla residenza effettiva: in che senso? Già in passato la giurisprudenza aveva affermato che le risultanze anagrafiche e gli accertamenti compiuti da un ufficiale giudiziario sulla residenza effettiva (o anche dimora o domicilio) del destinatario di una notificazione costituiscono una mera presunzione. Ma ora si stabilisce che essa è superabile con qualsiasi mezzo di prova. Di fronte alle contestazioni, quindi, spetta al giudice di merito compiere tale accertamento, esaminando le prove fornite dalle parti. Ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione, ora si attribuisce una rilevanza esclusiva al luogo dove questi di fatto dimori abitualmente. Dunque, le risultanze anagrafiche possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento. Quindi, anche mediante presunzioni. In sostanza, la valutazione, se adeguatamente motivata, viene finalmente demandata al giudice competente e sottratta al controllo di legittimità.