Farà sicuramente notizia, anzi, lo sta già facendo.
Mi riferisco alla sentenza sul lockdown del giudice di pace di Frosinone, che ha dichiarato l’illegittimità delle misure restrittive della libertà personale, conseguenti al Covid-19.
Interessanti le motivazioni della sentenza, ma forse ancora di più le possibili conseguenze.
Sentenza sul lockdown: quali conseguenze?
Analizziamo quindi alcuni punti salienti delle diverse problematiche, legate alla sentenza:
- Motivazioni sulla normativa emergenziale
- Riserva di legge
- Possibili conseguenze giuridiche e politiche.
Motivazioni sulla normativa emergenziale
Le disposizioni in materia di provvedimenti restrittivi delle libertà personali hanno fatto, in parte, riferimento alla normativa legislativa in materia di protezione civile e di dichiarazione dello stato di emergenza.
Peccato che tali norme consentano tale dichiarazione, ed i conseguenti provvedimenti, solo in relazione a determinate calamità, come quelle naturali, o ad eventi legati ad attività umane.
Ne consegue l’illegittimità di provvedimenti che nulla avrebbero a che fare con siffatte evenienze.
Infatti il richiamo espresso da Conte, in parlamento, al consistente numero di volte in cui è intervenuta la dichiarazione di stato d’emergenza, o una sua proroga, è stato fatto a sproposito. Proprio perché ci si riferiva ad eventi, come quelli sopra richiamati, non a situazioni sanitarie, tanto meno pandemiche.
Il primo grande vulnus
Questo il primo grande vulnus, inflitto dalle motivazioni giudiziarie, in accoglimento del ricorso, che ha annullato le sanzioni inflitte al ricorrente, che non aveva rispettato il coprifuoco.
Chi poi eventualmente volesse difendere la legittimità di tali provvedimenti, invocando la possibilità di applicazione in via analogica, dimenticherebbe un principio fondamentale.
Le normative eccezionali, e tra queste rientra appunto quanto conseguente ad una dichiarazione di stato emergenziale, non sono soggette ad applicazione analogica.
Emergerebbe, quindi, in tutta la sua evidenza, sia una sorta di cattivo lavoro svolto dai tecnici del Dagl, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, che o non conoscevano o, più probabilmente, non hanno tenuto conto della effettiva portata di certe norme e della interpretazione più congrua da considerare. Tecnici, il cui compito, ricordiamolo, non è solo quello di predisporre il testo tecnico di provvedimenti normativi, ma anche quello di valutarne costituzionalità e legittimità.
Errore particolarmente grave, considerando soprattutto il probabile superamento di certi limiti, imposti ai pubblici poteri.
Ma emergerebbe anche una inadeguata azione di controllo da parte dei ministri interessati e di Conte, che hanno dato per scontata la legittimità dei provvedimenti studiati dallo staff tecnico.
Sentenza sul lockdown: riserva di legge
Qualcuno potrebbe difendere la normativa sul covid 19, richiamando l’art. 16 della Costituzione, che in effetti consente una limitazione della circolazione e di soggiorno per motivi sanitari.
Tuttavia questa norma contiene una riserva di legge, che il giudice ha interpretato evidentemente come assoluta.
Una riserva di legge sussiste quando la Costituzione riserva alla legge, o a provvedimenti aventi lo stesso valore, la disciplina di determinate materie.
Riserva assoluta, se si esclude che norme di rango inferiore possano contribuire a disciplinare la stessa materia.
Relativa, se è ammessa anche una disciplina integrativa con norme di rango inferiore.
Nel caso in questione, tale riserva, essendo stata interpretata come assoluta, impediva che potessero intervenire regolamenti, dpcm o altro tipo di atto amministrativo, a disciplinare le restrizioni.
Così non è stato, come sappiamo dai famosi Dpcm, o da qualche ordinanza emessa da singoli ministri.
Ed è questo, quindi, un secondo fronte di attacco giuridico ai provvedimenti, accolto nelle motivazioni.
Possibili conseguenze giuridiche e politiche dopo la sentenza sul lockdown:
La sentenza non diventerebbe comunque definitiva, in caso di eventuale ricorso in appello, poi in Cassazione.
Una sua conferma, però, quali conseguenze avrebbe?
Se fosse confermata, si avrebbe una giurisprudenza su cui potrebbero far leva tutti gli eventuali sanzionati, per far annullare i provvedimenti sanzionatori.
Ma esistono altri profili giuridici da indagare.
Tale questione rischia di creare un caos di significative dimensioni, di cui è agevole accorgersi, anche solo considerando i seguenti quesiti.
Ad esempio, dal momento che i provvedimenti restrittivi della libertà comprendevano anche una sorta di arresti domiciliari, si potrebbe chiedere quanto meno un indennizzo per ingiusta detenzione?
O sarebbe possibile, più in generale, far leva sull’art. 2043 c. civile, che prevede il risarcimento per fatto ingiusto?
Peraltro, tra i danni risarcibili, potrebbero essere annoverati anche i danni economici conseguenti alla chiusura di attività economiche ed alle successive misure regolatrici, i famosi protocolli che hanno comportato un ridimensionamento del numero di clienti?
E se così fosse, e i giudici o gli uffici preposti agli indennizzi per ingiusta detenzione e ai risarcimenti per fatto ingiusto accogliessero le istanze, ci sarebbero i soldi necessari?
Forse no, ed allora, chi li dovrebbe fornire?
L’Europa non credo proprio, quindi si inizierebbe a stampare denaro?
Questa potrebbe essere una riforma, eventualmente dettata da esigenze di ulteriore gettito a seguito di provvedimenti giudiziari. Non è escluso. Sarebbe, anzi, una occasione storica per l’Europa per riformarsi veramente, accogliendo le teorie monetariste maggiormente innovative in tema di creazione di nuova base monetaria.
Eventuali conseguenze politiche
Ma, prima ancora di conseguenze giuridiche anche eclatanti, le prime, più probabili conseguenze sarebbero quelle politiche.
Anzi, tra il politico ed il giuridico.
Bisognerebbe infatti domandarsi se, a fronte di una confermata illegittimità, determinati provvedimenti potrebbero ancora essere assunti, e quindi, cosa ne sarebbe di ulteriori misure che l’esecutivo intendesse assumere dopo la recente proroga dello stato emergenziale? E quella stessa proroga, è legittima?
Probabilmente, inoltre, un governo che avesse commesso un così rilevante errore giuridico, o consentito che venisse commesso da parte dello staff tecnico, potrebbe politicamente continuare a candidarsi a guidare il paese, sopratutto in fasi di eventuale, ulteriore emergenza?
Difficilmente si potrebbe dare una risposta positiva, dal momento che chi già si è rilevato inidoneo ad un compito, certo non sarebbe il candidato ideale per continuare a svolgere il medesimo.
A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“