Se un nostro parente cade e muore, il risarcimento danno è perso o va agli eredi?

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Nella vita di tutti i giorni, sarà capitato di aver sentito parlare di persone che hanno subito lesioni all’interno di strutture ospedaliere. Caso tipico è quello del soggetto che cade a causa della presenza di sostanze scivolose sulle scale poste all’interno della struttura.

In questo caso specifico, ad esempio, si riconosce una responsabilità della struttura stessa che può essere così citata in giudizio dal soggetto leso.

Vediamo in che modo è possibile procedere

Abbiamo visto che il soggetto leso può chiedere il risarcimento del danno patito. Si individua in questa ipotesi una responsabilità della struttura (ex art. 2051 del codice civile), trattandosi di un tipico caso di inadeguata manutenzione dell’area della struttura sanitaria.

Possiamo parlare, in altri termini, di una responsabilità oggettiva del proprietario del bene (ovvero la struttura sanitaria), poiché a quest’ultimo viene richiesta, secondo la normativa, un’adeguata attività di vigilanza e controllo dei propri beni patrimoniali.

È necessario garantire infatti standard di diligenza ed efficienza certamente più elevati in considerazione delle particolari caratteristiche dell’utenza, alla quale non può richiedersi, nell’uso del bene pubblico, quel livello di vigilanza e di accortezza, normalmente spendibili dall’uomo medio in discrete condizioni di salute.

Se un nostro parente cade e muore, il risarcimento danno è perso o va agli eredi?

Può accadere infatti, che il soggetto leso, venga a mancare prima che il processo si concluda.

Che succede allora in questo caso? Ebbene in questo caso specifico il processo si interrompe! Ma nulla è perso. Il risarcimento può andare agli eredi.

L’istituto dell’interruzione del processo civile è disciplinato dagli articoli 299 e seguenti del c.p.c.

Verificatosi ciò, gli eredi legittimi della parte venuta meno, possono però costituirsi in giudizio e continuare loro il procedimento così da ottenere il risarcimento delle lesioni patite dal congiunto, venuto poi a mancare.

Quindi alla prima udienza successiva all’avvenuto decesso della parte, il procuratore della stessa ne dichiarerà la morte, esibendo il certificato di morte.

A quel punto il giudice dichiarerà il processo interrotto e le parti interessate avranno tre mesi a partire da quella data per riassumerlo.

Qualora si intenda non perdere questo tempo, il giorno della udienza , oltre a dichiarare la morte della parte, gli eredi possono provvedere già a mezzo del procuratore e difensore a costituirsi in giudizio, facendo propria la domanda avanzata dal congiunto venuto meno.

E se il processo si interrompe prima che termini la CTU?

Qualora la morte sia sopraggiunta durante la consulenza tecnica d’ufficio (CTU) medico-legale necessaria per la valutazione e la quantificazione delle lesioni patite dal soggetto danneggiato, nessuna paura per i congiunti!

La CTU può comunque essere espletata sulla base della documentazione medica versata in atti. E anche in questo caso nulla è perso ed il risarcimento può andare agli eredi.

Quindi in questo articolo abbiamo risposto alla domanda se un nostro parente cade e muore, il risarcimento danno è perso o va agli eredi?

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