Se si convola a nozze e si ci accorge successivamente che il coniuge è gay, la sorpresa è sconvolgente. Tuttavia, dopo la scoperta si ci inizia a chiedere quali siano le tutele che la legge offre in questi casi. Molto probabilmente, la scoperta circa i gusti sessuali del coniuge, se fosse stata fatta prima delle nozze, si sarebbero adottate scelte diverse. Quindi, l’informazione indispensabile che il coniuge ha omesso, mette in discussione la sussistenza stessa di un elemento indefettibile ai fini della scelta del matrimonio. Si tratta della volontà o consenso alle nozze. Allora, inizia a far capolino, nella nostra mente, una domanda: se si ci accorge che il nostro coniuge è gay, cosa possiamo fare? La giurisprudenza ha recentemente risolto proprio un caso del genere: un matrimonio concordatario del quale era stato chiesto l’annullamento perché il coniuge era gay.
L’annullamento del matrimonio
Nel caso specifico in cui la causa della crisi del matrimonio è legata alla sessualità del coniuge, vediamo come si è orientata la giurisprudenza. In generale, il rimedio cui si può ricorrere in caso di vizi che hanno inficiato il consenso espresso rispetto al matrimonio, è l’annullamento. Interessante è sapere come di atteggia questo istituto nel caso specifico. Ebbene, la questione va valutata in base alle circostanze del caso concreto. Nella fattispecie decisa dalla recentissima ordinanza n. 19329 del 17 settembre 2020, la Cassazione ha impedito la delibazione della sentenza canonica, emessa dal tribunale ecclesiastico. Essa, aveva dichiarato la nullità del vincolo proprio per ragioni legate alla sessualità del coniuge.
Tuttavia, la Suprema Corte ha dato prevalenza al fatto che la coppia aveva vissuto normalmente insieme per diversi anni ed aveva avuto anche una figlia. La moglie aveva scoperto solo in seguito alle nozze l’omosessualità del marito, dichiarando che se avesse conosciuto questa circostanza non sarebbe convolata a nozze. Tuttavia, come anticipato, gli Ermellini hanno reputato che la convivenza triennale successiva al momento della scoperta fosse di ostacolo al recepimento della nullità del matrimonio.
Contrasto tra sentenza civile ed ecclesiastica
In motivazione, la Cassazione ha rievocato un orientamento consolidato in base al quale la convivenza triennale è un elemento essenziale del matrimonio inteso come rapporto. Esso integrerebbe una situazione giuridica di ordine pubblico che è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico. Quest’ultimo, infatti, si è soffermato sul solo vizio genetico che ha inficiato il matrimonio inteso come atto. Da qui, il contrasto tra la posizione del tribunale civile e quella del tribunale ecclesiastico. Infatti, nel caso di specie, quest’ultimo aveva pronunciato la nullità per la sussistenza di un errore essenziale, ossia quello su una qualità essenziale personale del marito.
Tale era qualificabile la sua inclinazione omosessuale. All’opposto, la Cassazione ha disatteso queste argomentazioni, preferendo guardare al matrimonio, in senso ampio, come rapporto continuativo di vita piuttosto che come atto celebrativo. Sicchè, alla domanda iniziale, ossia: “se si ci accorge che il nostro coniuge è gay cosa possiamo fare?” occorre rispondere: “agire tempestivamente”. Infatti, nel caso deciso dalla Corte, la donna è risultata soccombente perchè aveva presentato ricorso per l’annullamento del matrimonio dopo ben 3 anni dalla scoperta. Di conseguenza, è stato reputato prevalente il rapporto consolidatosi negli anni anche attraverso la nascita di una figlia, rispetto all’elemento del mero consenso. Pertanto, se si scopre che il proprio coniuge è gay, è importante dissociarsi subito dai suoi gusti sessuali ed agire immediatamente per ottenere l’annullamento del matrimonio. Diversamente, saranno sempre perseguibili le strade ordinarie della separazione e del divorzio, se del caso anche con addebito.