Se non viene esercitata nessuna attività in forma associata, lo studio professionale è esente da IRAP. Studiamo il caso.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 39578 del 13/12/2021, ha chiarito quando uno studio associato può essere soggetto ad Irap. Nella specie, la controversia traeva origine dall’impugnazione, da parte di uno studio legale associato, del silenzio-rifiuto sull’l’istanza di rimborso per l’Irap già versata. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello proposto dall’Ufficio, confermando la mancanza del presupposto dell’autonoma organizzazione, necessario ai fini della soggezione all’imposta. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo che, nel caso in esame, non doveva essere accertata la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione. Trattandosi infatti di un’associazione professionale, rilevava la ricorrente, lo studio era comunque automaticamente soggetto ad Irap.
La decisione
Secondo la Suprema Corte la censura era infondata. Evidenziano i giudici di legittimità che la decisione di secondo grado non era fondata solo sul mancato accertamento della sussistenza dell’autonoma organizzazione. La Commissione Tributaria Regionale aveva infatti anche effettuato un accertamento di fatto. E aveva rilevato che i due professionisti, soci dello studio associato, svolgevano la rispettiva attività autonomamente l’uno dall’altro. Vero è, afferma la Corte, che le associazioni professionali, gli studi associati e le società semplici esercenti attività di lavoro autonomo sono sempre soggetti all’IRAP. In tali casi, rileva la Cassazione, la soggezione all’imposta prescinde anche dalla struttura della quale si avvalgono per l’esercizio dell’attività e dal requisito dell’autonoma organizzazione. Nel caso in esame, tuttavia, l’Ufficio nulla deduceva sull’ulteriore assunto, affermato dalla CTR, secondo cui i due professionisti svolgevano le rispettive attività in modo autonomo.
Conclusioni
Se non viene esercitata nessuna attività in forma associata, lo studio professionale è esente da IRAP. In altre parole, in questi casi, va provato che il vincolo associativo non si è, in realtà, costituito. Nel caso di studi (effettivamente) associati non bisogna invece accertare la sussistenza di un’autonoma organizzazione, essendo questa implicita nella forma di esercizio dell’attività. Si ricorda infine che con la legge di bilancio appena approvata, dal 1° gennaio 2022, l’Irap è stata abolita per alcune categorie di contribuenti. I soggetti beneficiari dell’abolizione dell’Irap variano però in base alla forma giuridica. Vi rientrano infatti le partite IVA, i professionisti, le ditte individuali e i lavoratori autonomi. Non vi rientrano invece gli studi professionali associati, in quanto soggetti collettivi.