Mettere in locazione un appartamento comporta vantaggi e svantaggi. Naturalmente, a fronte dei frutti che è possibile ottenere, sussistono anche oneri consistenti cui assolvere. Uno di essi consiste, appunto, nella responsabilità che permane verso i terzi, nonostante l’appartamento sia ceduto in godimento all’affittuario.
Ciò premesso, si ci pone la domanda connessa all’argomento in oggetto, cioè: “se il mio inquilino fa un danno ad un altro condomino, chi paga?”. Al riguardo, occorre precisare che il proprietario di un immobile conserva la disponibilità giuridica, nonché la custodia delle strutture murarie e degli impianti dello stesso. Pertanto, è anche responsabile in via esclusiva dei danni arrecati a terzi, pur avendo concesso l’immobile in locazione.
Ciò in forza degli artt. 2043 e 2051 codice civile. Quindi, ciò significa che per i danni cagionati al condominio e agli altri condomini, sarà il proprietario l’unico soggetto che verrà chiamato a rispondere. Egli, poi, a sua volta, potrà rivalersi verso il suo inquilino, qualora il danno dipenda da fatto dello stesso e non si tratti di qualcosa connaturato con la struttura e lo stato dell’immobile.
Quando il proprietario può rivalersi contro l’inquilino
Quindi alla domanda su formulata, cioè: “se il mio inquilino fa un danno ad un altro condomino, chi paga?”, vanno aggiunti ulteriori dettagli. Specificamente, occorre chiarire quando il proprietario può rivalersi verso l’inquilino per danni arrecati al condominio o ad altri condomini e quando no. Ad esempio, la responsabilità ricade sul conduttore se questi ha causato un danno, agendo in modo contrario alle facoltà accordategli per l’uso della cosa locata. Stesso dicasi se ha usato le cose comuni in modo non conforme alla legge o al regolamento.
Si pensi all’ipotesi in cui l’inquilino danneggi le scale condominiali facendovi cadere oggetti pesanti, che cagionino la rottura della pavimentazione. In tal caso, la causa del danno è da addebitarsi a lui solo. Purtuttavia, il condominio agirà contro il proprietario e questi, a sua volta, si rivarrà sul suo inquilino.
Altra ipotesi potrebbe essere quella di un guasto originato dalla omessa manutenzione ordinaria di apparati di cui il conduttore ha la diretta disponibilità. Anche in tal caso, poiché la manutenzione ordinaria spetta al medesimo, il proprietario potrà, certamente, rivalersi nei suoi confronti per i danni che ne siano derivati.
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