È molto probabile che, se si cade per strada a causa di un tombino divelto, la prima cosa che si pensa è di chiedere il risarcimento al Comune. Ciò in quanto si pensa che la responsabilità è dell’ente che non ha provveduto alla corretta manutenzione della strada. Tuttavia, non è sempre così e a ricordarlo è una recente ordinanza della Cassazione. Dalla stessa si evince che la richiesta di risarcimento danni per caduta in un tombino, può essere rigettata se non si dimostri l’assenza di colpa. Ciò in quanto la legge esige un minimo di prudenza e diligenza da parte dei pedoni. Quindi, per comprendere quando è opportuno insistere nella richiesta di risarcimento danni e quando invece è meglio desistere, vediamo come si è espressa la giurisprudenza. In tal modo, si potrà dare anche risposta alla domanda: “se cado in strada perché il Comune non ha fatto la manutenzione come posso essere risarcita?”
La responsabilità del proprietario della strada
In generale, il proprietario di una cosa, ivi compresa anche la strada, deve rispondere di tutti i danni procurati dalla stessa, a prescindere dalla colpa. E’ quanto stabilito dall’2051 c.c., secondo cui: «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». Tuttavia, a parte la norma, la prima cosa da fare, è capire se il suolo su cui siamo caduti è di proprietà della Regione, della Provincia o del Comune.
Quando ricorre il caso fortuito
Come indicato dalla predetta norma, ricorre un esonero della responsabilità del titolare della strada se sussiste il caso fortuito. Esso è un evento imprevisto e inevitabile che esula dalla capacità di controllo da parte dell’uomo. L’esempio scolastico è costituito dall’improvvisa apertura di una voragine sul suolo, determinata da un terremoto, in quanto fattore eccezionale e inaspettato.
In questi casi, pertanto, bisogna dare al proprietario della strada il tempo materiale di intervenire per effettuare la riparazione. Un’ulteriore ipotesi di caso fortuito è l’imprudenza del danneggiato. La sua condotta poco diligente, infatti, si pone come un fatto eccezionale e imprevedibile per il proprietario della cosa. Anche in questo caso, è esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c.
La responsabilità del pedone
Ma, “se cado in strada perché il Comune non ha fatto la manutenzione come posso essere risarcita?”, rimane il problema. Sì, perché quando il pedone non ha assunto precauzioni e il danno, se egli fosse stato diligente, si sarebbe potuto evitare, non spetta risarcimento. In altri termini, quanto più l’insidia è visibile tanto meno è possibile chiedere il risarcimento al Comune. Questo perchè è compito di chi cammina, prestare la dovuta attenzione. Detto accertamento viene fatto sulla base di una serie di elementi come: 1) la dimensione dell’insidia. Cioè, una buca ampia o un tombino divelto sono elementi facilmente distinguibili proprio in ragione delle dimensioni; 2) la visibilità dell’insidia che varia in base all’orario in cui si è realizzato l’infortunio e all’illuminazione della strada. 3) la collocazione dell’insidia. Cioè, una buca coperta da foglie o da altri materiali, è più insidiosa di una agevolmente visibile. Lo stesso dicasi per la buca al centro della strada rispetto a quella nascosta al margine di essa. In conclusione, il Comune è responsabile solo se il danneggiato riesce a dimostrare che l’insidia era nascosta e non facilmente visibile, neanche usando l’ordinaria diligenza.