Se cade il calcinaccio ma non c’è risarcimento

palazzo con facciata palesemente diroccata

Se cadono calcinacci, o parti di intonaco, dalla facciata di un palazzo i pedoni ritengono di essere sempre risarciti dal condominio stesso.

Non sempre è così e per questo vogliamo parlare di cosa accade se cade il calcinaccio, ma non c’è diritto al risarcimento. Già in altri articoli c’è stato modo di sottolineare l’importanza, in diritto, del concetto di diligenza.

Il principio dell’ordinaria diligenza

Nel caso della caduta di calcinacci possiamo immaginare il seguente caso. Un passante parcheggia l’auto proprio sotto un palazzo con la facciata palesemente diroccata e cadente. Al ritorno si accorge che la caduta di calcinacci, dalla facciata, gli ha ammaccato il cofano della macchina.

Secondo il principio dell’ordinaria diligenza quel signore potrebbe anche non ottenere il risarcimento da parte del condominio. Infatti l’art. 1227 del codice civile prevede che chi concorre, anche solo per negligenza, a far sì che si verifichi il danno, non potrà essere risarcito per intero. Si parla di concorso del debitore nel danno che si è verificato.

Nel caso descritto al proprietario dell’auto verrebbe risposto che è stato negligente, da parte, sua, lasciare l’auto in sosta sotto un palazzo che palesemente presentava rischio di caduta calcinacci.

Se cade il calcinaccio ma non c’è risarcimento

Questo principio di legge ormai è stato recepito anche dalla Corte di Cassazione. Ad esempio, con l’ordinanza n. 6034 del 2018 ha affermato che il condominio in questione, pur essendo tecnicamente il danneggiante, non è costretto a provocare l’imprevedibilità del crollo per esimersi da responsabilità.

Il solo fatto che le cattive condizioni della facciata fossero evidenti avrebbe dovuto stimolare una maggiore diligenza da parte del proprietario dell’auto. Egli, semplicemente, non avrebbe dovuto parcheggiare proprio lì.

In un eventuale giudizio per risarcimento si dovranno contemperare le due responsabilità. Quella del condominio, quale custode del palazzo. Il condominio ha senz’altro l’obbligo di tenere l’edificio in condizioni tali da non provocare danni a terzi. Anche se interviene un caso di forza maggiore come, per esempio, un terremoto, o una pioggia molto intensa, che rendono la facciata pericolante, il condominio sarà responsabile. Lo sarà, in particolare, se non provvederà a mettere l’edificio in sicurezza in modo tempestivo. Oppure se non segnali il pericolo con transenne e cartelli.

Allo stesso tempo il proprietario dell’auto sarà parzialmente responsabile per negligenza. Ossia perché non ha controllato di parcheggiare in un luogo sicuro. Percepirà, quindi, un risarcimento solo parziale, a seconda della gravità della sua imprudenza.